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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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Ordinanza sui biocidi 813.12
Allegato 6 (art. 14 cpv. 2 lett. b)
Domanda di omologazione semplificata
1Unitamente alla domanda di omologazione occorre fornire all’organo di notifica la prova che sono soddisfatte le condizioni per la procedura di omologazione semplificata secondo l’articolo 11i.
2Per il biocida, oltre al capoverso 1 la documentazione deve contenere le seguenti informazioni:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;
c. il nome commerciale del biocida;
d. la composizione completa del biocida;
e. gli usi previsti:
1. il tipo di prodotto e il settore di impiego,
2. le categorie di utenti, e
3. i metodi di impiego;
f. i dati relativi all’efficacia;
g. le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35–38;
h. la proposta relativa alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso.
3L’organo di notifica può esigere dal richiedente anche i seguenti documenti:
a. rapporti di valutazione del prodotto e dei principi di un’autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano disponibili e accessibili al richiedente;
b. modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.