Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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biocidi è in vigore dal 18 ottobre 2010 un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA) basato sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81). Considerando che nell’UE la direttiva 98/8/CE sarà abrogata il 1° settembre 2013, il capitolo MRA in vigore deve essere adeguato alle nuove disposizioni. Nel corso del 2013 saranno intavolate discussioni con l’UE sull’argomento (cfr. spiegazioni relative alla lett. «C»). A novembre 2012, in occasione della riunione del comitato misto del MRA, si sono tenuti i primi colloqui tra i rappresentanti dell’UE e della Svizzera. In questa occasione entrambe le parti hanno manifestato il loro interesse a continuare il MRA con la nuova legislazione sui biocidi. La presente revisione si propone anche di rendere possibile tale continuazione.
2. Contenuto della revisione
Occorre premettere che la presente revisione – nel prosieguo denominata revOBioc – è concepita come revisione parziale. Si dovrebbe tuttavia considerare l’ipotesi di una revisione totale, vista l’entità non indifferente delle disposizioni rivedute e considerati gli elementi nuovi, quali la regolamentazione degli articoli trattati con biocidi, il commercio parallelo di biocidi e l’introduzione di nuovi tipi di omologazione. Una revisione parziale rende chiaramente evidenti le novità della presente revisione rispetto alle disposizioni vigenti, che da agosto 2005 stanno dando buoni risultati. La decisione a favore di una revisione parziale è avvenuta soprattutto in vista del successivo recepimento del contenuto delle disposizioni del RB, che avverrà quanto prima. Il vasto recepimento della normativa comunitaria sembra realistico alla luce della continuazione del MRA vigente per i biocidi. In questo contesto occorre notare che nel RB si attribuisce alla Commissione europea la competenza di emanare atti d’esecuzione e atti delegatori. Questa normativa d’attuazione dell’UE oggi è presente soltanto in parte. Nella revOBioc si prevede pertanto di delegare sporadicamente al Dipartimento o all’Ufficio federale la competenza di emanare le disposizioni necessarie. Un ampio adeguamento alla normativa comunitaria deve, se necessario, avvenire nell’ambito di una revisione del MRA. La rappresentazione di queste ampie disposizioni nel diritto svizzero dovrebbe avvenire nel quadro di una successiva revisione totale dell’OBioc. A maggior ragione se con il nuovo MRA si istituiranno competenze extraterritoriali (cfr. spiegazioni relative alla lett. «C»).
Con l’entrata in vigore del RB il 1° settembre 2013 nell’UE entreranno in vigore molti regolamenti nuovi. Occorre precisare che svariate novità dell’attuale legislazione in materia di biocidi riflettono la direttiva 98/8/CE. Al momento della loro entrata in vigore, i contenuti e l’attuazione di molte di queste regolamentazioni erano a mala pena riconoscibili nelle linee generali. Per questo motivo continua a essere di fondamentale importanza l’aiuto all’esecuzione della Commissione europea (Commissione UE), sotto forma di note tecniche di orientamento (Technical Notes for Guidance, TNsG). A un esame più approfondito, molte delle disposizioni che nell’OBioc sembravano una novità rispetto alla direttiva 98/8/CE si sono dimostrate dunque solo un riflesso normativo delle TNsG e dunque dell’attuale esecuzione della legislazione europea in materia di biocidi.
Contrariamente alla direttiva 98/8/CE, dal 1° settembre 2013 le disposizioni esecutive assumono efficacia diretta in tutti i Paesi membri dell’UE. Si deve presupporre che negli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS/SEE) il RB entrerà in vigore contemporaneamente poiché per legge, così come avviene nei Paesi UE nel caso dei regolamenti comunitari, non è necessario implementare le disposizioni materiali. Di conseguenza il 1° settembre 2013 il RB sarà verosimilmente valido in tutti i Paesi membri della Comunità economica europea (SEE, formato dagli Stati membri dell’UE e dell’AELS, Svizzera esclusa). Per la Svizzera tuttavia sembra poco verosimile il contemporaneo recepimento autonomo della nuova legislazione europea in materia di biocidi. Per evitare pregiudizi sul mercato, segnatamente per i prodotti che sono valutati in Svizzera e per i prodotti svizzeri presenti sul mercato europeo si dovrebbe dunque creare il più rapidamente possibile l’equivalenza materiale con la normativa comunitaria (cfr. lett. C, terzo paragrafo): secondo la pianificazione attuale sembra realistica un’entrata in vigore della revOBioc a metà 2014.
Un’importante novità del RB è la regolamentazione degli articoli trattati. Sono considerati articoli trattati non solo i prodotti (oggetti) ma anche le sostanze e le miscele che sono state trattate con biocidi