Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

l’immissione sul mercato di articoli trattati con biocidi, capo XIII RB) e dall’altro le disposizioni rilevanti per l’economia (come il recepimento delle disposizioni sul commercio parallelo, capo X RB).

Prima che il MRA sia adeguato alla nuova normativa comunitaria, diverse disposizioni procedurali di questa legislazione non possono essere implementate nel diritto svizzero. Nell’ambito del RB per esempio l’ECHA è strettamente coinvolta nelle procedure di omologazione per i biocidi, per esempio:

- per le loro domande alle autorità nazionali di omologazione i richiedenti devono utilizzare i formati IT

stabiliti dall’ECHA;

- l’ECHA coordina le domande per le omologazioni dell’Unione;

- le autorità nazionali di omologazione devono soddisfare gli obblighi d’informazione nei confronti della

Commissione europea.

Per coinvolgere in questo modo i richiedenti svizzeri e l’organo locale di notifica per i prodotti chimici nei processi formali europei si deve puntare a una regolamentazione di diritto internazionale pubblico nel quadro del nuovo MRA.

Fatte queste premesse, nel caso delle disposizioni che disciplinano le procedure all’interno dell’UE, per il momento sembra opportuno riprendere nell’OBioc solamente gli aspetti che riguardano i diritti e i doveri primari dei richiedenti e dell’organo di notifica per i prodotti chimici in relazione con i dati sulle prove da fornire per le domande dei biocidi. Formulate queste riflessioni, la presente revisione si propone di essere una revisione parziale. Un eventuale futuro recepimento successivo e il più vasto possibile del RB dovrebbe essere oggetto di una revisione totale.

In merito al principio Cassis de Dijon: essendo soggetti all’obbligo di omologazione, i biocidi sono esclusi dal campo di applicazione del principio Cassis de Dijon (cfr. art. 16a cpv. 2 lett. a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51).

D) Commento alle singole modifiche

Art. 1 Oggetto

Contrariamente all’art. 1 RB, nell’art. 1 revOBioc si rinuncia alla definizione degli obiettivi, sanciti nell'art. 1 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1). Si completa la definizione dell’oggetto dell’OBioc, presentato in modo più dettagliato nella revOBioc che nel RB. Rispetto all’attuale formulazione, sono menzionate esplicitamente anche le novità significative, segnatamente l’utilizzazione di articoli trattati con biocidi e la possibilità di commercio parallelo con i biocidi. Il campo di applicazione è descritto separatamente nel nuovo art. 1a.

Art. 1a Campo d’applicazione

Cpv. 1

Descrive il campo di applicazione in un articolo a se stante. Viene illustrato che gli articoli trattati rientrano nel campo d’applicazione dell’OBioc, come risulta anche dall’art. 1 par. 2 lett. e RB. Inoltre le famiglie di biocidi (comparabili alle «formulazioni quadro» nella terminologia OBioc vigente) devono essere trattate come biocidi, purché non esista una regolamentazione esplicitamente differente (cfr. per esempio l’art. 13d). Grazie a questo principio, come nel RB, tale aspetto non deve essere sancito in ogni singola disposizione.

La revisione non riguarda il principio dell’OBioc vigente, secondo cui l’importazione di biocidi a scopi privati non vale come forma di immissione sul mercato e pertanto non necessita di alcuna omologazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. i LPChim). Questo aspetto diverge rispetto al RB, che non menziona questa eccezione. Gli obblighi di diligenza nell’utilizzazione di biocidi devono essere tuttavia rispettati secondo l’OBioc e la revOBioc anche per i biocidi importati a scopi privati.

Cpv. 2

Nell’allegato 10 si riprende dall’allegato V RB la descrizione dei tipi di prodotto senza variazioni. Rispetto alla normativa vigente (allegato V della direttiva 98/8/CE e allegato 10 OBioc) si sono apportate diverse modifiche, riassunte nelle spiegazioni relative all’allegato 10. In particolare l’attuale tipo di prodotto 20 «Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale» è stato abrogato (per questo il