Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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o alle quali sono stati aggiunti biocidi intenzionalmente. Nella revOBioc deve essere recepito l’approccio normativo del RB in materia di articoli trattati. In questo modo in particolare si riesce a colmare una lacuna giuridica per l’importazione di oggetti trattati.

Una novità altrettanto importante è il commercio parallelo di biocidi. Nell’UE questo strumento di promozione della concorrenza e della disponibilità di prodotti soggetti all’obbligo di autorizzazione è pre-

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sente nella legislazione in materia di prodotti fitosanitari e si ritrova anche negli articoli 36-39 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). La nuova omologazione per il commercio parallelo figura nell’art. 13a revOBioc.

Le misure transitorie relative all’accesso al fascicolo sul principio attivo (art. 95 RB), che servono

per proteggere la proprietà intellettuale dei produttori di principi attivi, devono essere riprese anche in vista dei colloqui MRA.

La procedura di autorizzazione, fortemente semplificata dal RB per i biocidi a basso rischio e che sostituisce l’attuale registrazione, deve essere introdotta anche in Svizzera come omologazione semplificata (art 11i). Per le omologazioni semplificate da un Paese dell’UE o dell’AELS, secondo la revOBioc è sufficiente una comunicazione all’organo di notifica prima dell’immissione sul mercato: se l’organo di notifica non formula un parere entro il termine, il biocida può essere immesso sul mercato. Le omologazioni nazionali degli Stati membri dello SEE devono continuare a essere riconosciute.

Rispetto al diritto vigente, con l’entrata in vigore del RB il 1° settembre 2013 in Europa si modificano le competenze delle autorità e lo svolgimento delle procedure. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) assume un ruolo direttivo centrale. In primo piano figura la nuova autorizzazione dell’Unione secondo il RB. In Svizzera le autorizzazioni dell’Unione devono essere riconosciute unilateralmente come riconoscimento di un’autorizzazione dell’Unione (art. 7 lett. h e art. 12). Nell'ambito dell'aggiornamento del capitolo MRA, si mira a un'integrazione della Svizzera in questa procedura di omologazione. Ciò permetterà di semplificare la procedura di riconoscimento descritta nella presente revisione ed evitare qualsiasi inutile ostacolo al commercio.

Dal RB devono essere riprese altre disposizioni, segnatamente l’omologazione di famiglie di biocidi,

le procedure speciali per gli stessi prodotti, i nuovi criteri di esclusione (prodotti con principi attivi

candidati alla sostituzione), i criteri di sostituzione (valutazione comparativa) nonché le disposizioni

sui nanomateriali.

Le omologazioni OE e OnE, oggetto dell’attuale MRA, sono le maggiormente interessate dalle modifiche del RB. Nella nuova sezione 2a del capitolo 2 «Condizioni per le omologazioni OE e OnE e disposizioni particolari per le famiglie di biocidi» della revOBioc confluiscono otto nuovi articoli (art. 11a - 11h).

Il passaggio al sistema GHS riguarda tutti i biocidi (art. 35-38 revOBioc).

B) Ripercussioni

1. Per l’economia

La revisione dell’OBioc ha lo scopo di mantenere l’armonizzazione con i requisiti europei relativi ai fascicoli delle domande di autorizzazione per l’immissione sul mercato di biocidi. Ciò permette di prendere in considerazione l’evoluzione scientifica e di evitare gli ostacoli tecnici al commercio nell’ambito dell’accesso al mercato europeo, il che in maniera generale costituisce uno sgravio per l’industria.

I nuovi tipi di omologazione introdotti dal regolamento europeo sui biocidi sono integrati nella procedura di riconoscimento esistente, che consente un’immissione sul mercato semplificata di questi prodotti in Svizzera. La revisione dell’OBioc prevede tuttavia nuovi obblighi che hanno conseguenze per l’industria. Occorre menzionare in particolare:

1Cfr. art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.