Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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I Cantoni si vedranno attribuire una nuova mansione con il controllo degli articoli trattati; tuttavia tale compito dovrebbe poter essere svolto nell’ambito della struttura attuale di queste autorità.

C) Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon secondo la LOTC

Per i biocidi i cui principi attivi sono già omologati nell’UE (omologazione OE), dal 18 ottobre 2010 è in vigore un MRA (allegato 1, capitolo 18 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità). In questo modo le omologazioni svizzere sono riconosciute dalle autorità dei Paesi membri dell’UE, dopo il ricevimento della relativa domanda, e dunque a loro volta i richiedenti svizzeri o europei possono chiedere il riconoscimento di un’autorizzazione UE all’organo svizzero di notifica per i prodotti chimici. Anche se l’immissione sul mercato di un biocida commerciabile nell’UE non è automatica in Svizzera, ma autorizzata solo dopo il rilascio di una decisione di riconoscimento (sulla base del fascicolo depositato, per consentire all’autorità locale di disporre dei dati necessari sul rispetto della tutela della salute e dell’ambiente), questa forma di immissione sul mercato rappresenta una notevole semplificazione rispetto alla procedura di omologazione ordinaria. Con il MRA è possibile eliminare progressivamente gli ostacoli al commercio.

La condivisione dei risultati della valutazione concessa dal MRA consente ai Paesi partecipanti di suddividere i costi dell’esame dei prodotti ed evita alle imprese di doversi sottoporre a una valutazione in ciascun Paese.

L’attuale MRA permette una collaborazione tra gli organismi di valutazione nazionali al fine di costituire un mercato controllato per i prodotti in questione. Sulla base del MRA la Svizzera collabora nelle mansioni amministrative e garantisce l’immissione sul mercato ai prodotti che sono autorizzati in un Paese membro. L’organo di notifica per i prodotti chimici può dunque emanare decisioni transfrontaliere al richiedente in un Paese membro dell’UE. Inoltre, nel quadro di una domanda di omologazione (OnE), l’organo svizzero di notifica per i prodotti chimici può trasmettere alla Commissione europea i documenti ricevuti in merito al principio attivo. In questo modo si può decidere circa l’iscrizione dei principi attivi in uno degli elenchi di sostanze omologate (allegato I o IA della direttiva 98/8/CE). Oltre a ciò è stato concordato lo scambio di informazioni sulle omologazioni rilasciate nei Paesi membri dell’UE e in Svizzera. Infine, in virtù di una «dichiarazione» della Commissione europea i periti svizzeri sono invitati a collaborare in seno alle istanze competenti.

Nel MRA è previsto che nel corso del 2013 le parti contraenti valutino congiuntamente la situazione in merito al campo di applicazione e di validità. Con l’entrata in vigore del RB la direttiva 98/8/CE sarà abrogata al 1° settembre 2013 e sarà l’occasione per esaminare il MRA. Durante i colloqui già avvenuti entrambe le parti si sono espresse a favore di una continuazione del MRA. Non essendo stati ancora negoziati, i contenuti del futuro MRA non possono ancora rientrare nella revOBioc (cfr. spiegazioni relative all’art. 1b). In vista della continuazione del MRA va garantita nel modo più ampio possibile l’equivalenza materiale con la legislazione svizzera, ovvero con i requisiti per l’omologazione dei biocidi (con il recepimento della corrispondente valutazione da parte dell’UE) e dei principi attivi.

Come complemento, rientra nell’interesse della Svizzera recepire autonomamente anche diversi atti d’esecuzione della Commissione europea nella legislazione elvetica in materia di biocidi. Al momento questi atti, per i quali nel RB è prevista una delega alla Commissione, sono elaborati nell’UE. Non è ancora chiaro se tali atti saranno emanati nell’UE per il 1° settembre 2013. Per l’esecuzione nella legislazione svizzera è in programma una regolamentazione a livello dipartimentale. Come complemento si prevede di attuare le disposizioni d’esecuzione europee tramite direttive sotto forma di «soft law» (cfr. spiegazioni relative all’art. 50a).

Nell’ambito della presente revisione devono essere ripresi anche elementi della nuova normativa comunitaria che superano l’equivalenza materiale, vera essenza del MRA. Questo riguarda da un lato le disposizioni che aumentano il livello di protezione (per esempio le nuove disposizioni concernenti