Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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Allegato 9: abrogato

In conformità alle disposizioni transitorie della prima versione dell’OBioc, dal 1° agosto 2006 non è più possibile richiedere un’omologazione OC. L’articolo 9, ormai obsoleto, deve essere dunque abrogato.

Allegato 10 Tipi di prodotto

I tipi di biocida e la loro descrizione secondo l’allegato 10 in vigore sono armonizzati con l’allegato V della direttiva 98/8/CE (numerazione e descrizione). Nonostante nel RB i tipi di biocida siano oggetto dell’allegato V, sono state introdotte diverse modifiche, riprese integralmente nell’allegato 10 modificato. Oltre alle precisazioni che semplificano le limitazioni, vanno sottolineate le modifiche riportate qui di seguito.

• Tra i disinfettanti, nel tipo di prodotto 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) viene ora men-

zionato un gruppo di prodotti rilevante per la limitazione della legislazione sulle derrate alimentari: «prodotti usati per impregnare materiali (inglese «materials») che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari».

• Prodotti che respingono o attirano roditori, uccelli, pesci, insetti, acari o altri artropodi sono esplicita-

mente esclusi dai tipi di prodotto 14 (rodenticidi), 15 (avicidi), 17 (pescicidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi). I prodotti che respingono o attirano tutti gli organismi nocivi rientrano d’ora in poi esclusivamente nel tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi».

• L’attuale tipo di prodotto 20, «Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale», è

stato cancellato senza essere sostituito sulla base del campo di attività del nuovo regolamento UE. In totale sono quindi descritti 22 e non più 23 tipi di prodotto. Il tipo di prodotto 20 comprende ora i «prodotti per il controllo di altri vertebrati», classificati nel diritto vigente come tipo di prodotto 23.

• Il tipo di prodotto 6 (finora «preservanti per prodotti in scatola») è stato rinominato in «preservanti per

i prodotti durante lo stoccaggio». L’esclusione si estende ora anche ai prodotti fabbricati, come cosmetici, medicamenti o apparecchiature mediche.

E) Modifiche dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim; RS 813.153.1): allegato 11

L’OEPChim deve essere adeguata a diverse disposizioni, nuove o modificate, della revOBioc, segnatamente per quanto concerne i tipi di omologazione (e le relative modifiche e proroghe), le valutazioni e le procedure.

Con riferimento al MRA, vanno tenuti in considerazione i principi dell’UE sulla determinazione degli emolumenti (art. 80 RB). La Commissione ha descritto nel dettaglio questi principi nella direttiva sulla struttura tariffale armonizzata degli Stati membri («Guidance concerning a harmonised structure of fees», dicembre 2012). Nella direttiva si raccomanda agli Stati membri di fissare gli emolumenti in modo da coprire i costi, ben sapendo che questi ultimi possono variare da uno Stato all'altro a causa della diversità delle spese per il mantenimento del livello di vita e delle strutture organizzative delle autorità. Si raccomanda inoltre di rapportare tra loro i vari tipi di emolumenti. Questo significa che si deve definire un emolumento di base per un determinato tipo di omologazione e che gli emolumenti per tutte le altre omologazioni devono corrispondere a una quota percentuale di tale emolumento. Viene definito emolumento di base quello richiesto per l'omologazione di un biocida, i cui principi attivi sono già iscritti nell'elenco dei principi attivi autorizzati (elenco dell'Unione). Gli Stati membri sono tenuti ad adeguare i rispettivi emolumenti conformemente a queste raccomandazioni entro l'entrata in vigore della RB, prevista per il 1° settembre 2013.

Rispetto al MRA, è importante che queste raccomandazioni sulla struttura tariffale siano, analogamente, recepite nell'OEPChim e che sia definito un emolumento di base dello stesso ordine di grandezza degli altri Stati limitrofi, in particolare della Germania e della Francia, visto che sono principalmente le omologazioni di questi due Paesi a essere oggetto di un riconoscimento reciproco.

Pertanto, l'emolumento di base nell'OEPChim è stato fissato a 80 000 franchi: si tratta di un importo per i costi di una domanda di omologazione OL (cfr. art. 7 VBP). Attualmente questi costi a carico del richie-