Progetto

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

732.17 Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

4Il nuovo calcolo che si rende necessario in seguito alla messa fuori servizio definitiva può essere posticipato dalla Commissione alla successiva scadenza ordinaria del calcolo dei costi di cui al capoverso 1.

Art. 5 cpv. 1 lett. b

1Per costi amministrativi si intendono in particolare:

b. le spese per l'Ufficio e il Servizio di revisione;

Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire

1L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio.

2L'obbligo di contribuire termina:

a. per il Fondo di disattivazione: nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu);

b. per il Fondo di smaltimento: con il trasferimento delle scorie radioattive dell'impianto in questione in un deposito in strati geologici profondi.

1 RS 732.17