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Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 7 pagine

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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento

Art. 9a Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio

definitiva

Dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a, viene effettuato un nuovo calcolo dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento. Se la messa fuori servizio definitiva ha luogo durante un periodo di tassazione, la Commissione effettua una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione.

2Se dalla tassazione effettuatea dopo la messa fuori servizio definitiva risulta che il valore effettivo del capitale accumulato non è più inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico, per il corrispondente periodo di tassazione non vengono più riscossi contributi.

3Se devono essere versati contributi dopo la messa fuori servizio definitiva, la Commissione può accordare termini di pagamento fino a dieci anni.

4La durata del periodo di tassazione resta immutata anche se un impianto viene messo fuori servizio definitivamente durante tale periodo.

5Per il resto, si applica per analogia l'articolo 9.

Art. 9b Conteggio al termine dell'obbligo di contribuire

1Al termine dell'obbligo di contribuire, viene inviato un conteggio ai proprietari tenuti a contribuire.

2Se al termine dell'obbligo di contribuire sono ancora dovuti contributi, questi ultimi devono essere versati entro cinque anni.

Art. 13 cpv. 4

abrogato

Art. 13a Rimborso

1 Se, prima della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera per almeno due anni consecutivi il capitale necessario per coprire i presunti costi di disattivazione o di smaltimento (valore matematico), la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a contribuire, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico.

2Se, dopo la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il valore effettivo del capitale accumulato supera di oltre il 10 per cento, per almeno due anni consecutivi, il valore teorico previsto per quel momento, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a contribuire, su richiesta e tenendo conto delle struttura dell'investimento, l'importo che supera tale valore teorico.

3Il rimborso è effettuato entro un termine adeguato.