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Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 7 pagine
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Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento
Art. 21a Indipendenza
1I membri della Commissione che non rappresentano i proprietari non possono intrattenere con questi ultimi relazioni che possano suscitare sospetti di pregiudizio.
2Un membro che intenda intraprendere un'attività che potrebbe risalutare incompatibile con la sua indipendenza deve prima sentire il parere della Commissione. In caso di dubbio, la Commissione chiede una valutazione al Dipartimento.
Art. 22 Rubrica e cpv. 1 e 1bis
Comitati e gruppi specializzati
1La Commissione può istituire comitati e gruppi specializzati composti da membri della Commissione e da specialisti.
1bisI proprietari hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi di ciascun comitato o di ciascun gruppo specializzato.
Art. 29 cpv. 2 e 3
2Il Consiglio federale approva i rapporti annuali e dà scarico alla Commissione.
3Se rileva situazioni irregolari, può destituire o sostituire membri della Commissione e del Servizio di revisione.
Art. 32
abrogato
Art 32a Definizioni
1Le definizioni sono riportate nell'allegato.
2Il Dipartimento può adeguare le definizioni riportate nell'allegato all'evoluzione della scienza e della tecnica nonché agli standard di contabilità riconosciuti.
Art. 32b Disposizione transitoria in merito alla modifica del …
Il periodo di tassazione di cinque anni di cui all'articolo 9 capoverso 1 non viene interrotto dall'entrata in vigore della presente modifica.