Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Nel progetto di legge sono contenute, inoltre, alcune norme che possono comportare disparità di trattamento (ad es. il rimborso del supplemento rete ai grandi consumatori). Le differenze fatte poggiano tuttavia su motivi obiettivi. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale un atto legislativo viola il principio della parità di trattamento prevista dall’articolo 8 Cost. se opera distinzioni legali per le quali non viene riscontrato un motivo ragionevole nelle circostanze da regolamentare oppure omette distinzioni che si impongono in base alle circostanze, ovvero quando fattispecie uguali non vengono trattate in modo uguale nonostante la loro uguaglianza e fattispecie diverse non vengono trattate in modo diverso nonostante la loro diversità. Il presupposto è che la parità o la disparità di trattamento ingiustificata si riferisca a un fatto sostanziale.111 Una tale disparità di trattamento non è presente in nessuna delle nuove norme proposte.
Rapporto con il diritto cantonale
In virtù dell’articolo 89 Cost. determinati compiti legati alla politica energetica competono principalmente ai Cantoni (misure concernenti il consumo di energia negli edifici) e altri esclusivamente alla Confederazione (prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi). Taluni compiti competono, invece, a entrambi (misure di promozione quali informazione e consulenza o formazione e perfezionamento nonché la promozione orientata al consumatore nell’ambito di un utilizzo parsimonioso e razionale dell’energia). La Confederazione e i Cantoni devono coordinare tra loro le attività di politica energetica svolte e orientarle a un obiettivo comune.112
Il principio del coordinamento viene espressamente citato nell’articolo 5 capoverso 1 del progetto di legge. Occorre altresì coordinare la pianificazione nell’ambito dell’utilizzo e del potenziamento delle energie rinnovabili al fine di individuare delle ubicazioni per gli impianti che godano di un consenso su scala nazionale. La pianificazione viene eseguita in comune dai Cantoni; il DATEC svolge un ruolo di coordinamento (art. 12 cpv. 1 LEne). Nell’articolo 16 LEne si dà disposizione ai Cantoni di prevedere delle rapide procedure di autorizzazione per la costruzione di impianti per l’impiego di energie rinnovabili. Questo principio, così come le altre linee guida definite sulla base dell’articolo 89 capoverso 2 Cost. e stabilite nella legge sull’energia in relazione all’ impiego di energie indigene e rinnovabili nonché al consumo energetico parsimonioso e razionale, lasciano ai Cantoni considerevoli spazi di manovra nell’organizzazione concreta della propria legislazione.
Le misure relative al consumo di energia all’interno degli edifici sono principalmente di competenza dei Cantoni. L’articolo 42 LEne si limita pertanto a pochi incarichi legislativi destinati ai Cantoni. La promozione dei Cantoni nel settore degli edifici comprende l’utilizzo razionale dell’energia e la tecnica degli edifici, la promozione delle energie rinnovabili e un maggiore sfruttamento del calore residuo. Dal 2009 i Cantoni devono emanare anche disposizioni in materia di accordo sugli obiettivi con i grandi consumatori. Con il modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2008) viene creato un “pacchetto completo” di prescrizioni del diritto energetico relative a questi settori elaborato congiuntamente dai Cantoni sulla base della loro esperienza in campo esecutivo. La Confederazione sostiene i Cantoni nell’attuazione dei loro compiti attraverso il finanziamento (mediante contributi globali), il coordinamento e l’elaborazione di basi e condizioni quadro legali. Un Cantone riceve dei contributi globali solo se dispone di un proprio
111 DTF 125 II 326 consid. 10b
112 Messaggio concernente la legge sull’energia del 1998, op. cit., FF 1996 IV 1086.