Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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territorio più avanzata rispetto ad altri non devono essere bloccati finché il piano nazionale del potenziale di sviluppo sia pronto, ma devono poter attuare disposizioni in linea con l’esigenza di sviluppo che non sono in contraddizione con il previsto piano.
Art. 14 Interesse nazionale nel caso dell’impiego di energie rinnovabili
Sono in particolare gli impianti idroelettrici ed eolici ad essere presi in considerazione soprattutto nelle aree paesaggisticamente rilevanti e di conseguenza protette. Gli oggetti inseriti in un inventario federale conformemente alla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451) beneficiano di una protezione particolare. Gli oggetti in queste zone IFP (IFP: Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale) includono nel complesso un quinto circa (dunque ben più di una parte marginale) della superficie della Svizzera. Di principio, ai sensi dell’articolo 6 LPN essi vanno conservati intatti o, in ogni caso, salvaguardati per quanto possibile.
Nelle procedure di autorizzazione e nella relativa ponderazione degli interessi gli impianti di produzione di elettricità da energie rinnovabili hanno sempre avuto difficoltà ad affermarsi dinanzi alla LPN. Spesso tali impianti non potevano essere realizzati o ampliati. Con la nuova politica energetica, che fra le altre cosa poggia su un forte sviluppo delle energie rinnovabili, in linea di principio gli impianti di produzione devono poter essere realizzati sempre più anche in aree IFP. Non si mira ovviamente ad invadere con impianti per la produzione di energia tutte le ubicazioni ancora disponibili. Riconoscendo la nuova legge un interesse nazionale alle energie rinnovabili, entrambe le esigenze – la tutela da un canto (in particolare della natura e del paesaggio o ad es. anche la protezione prevista dal diritto forestale) e l’impiego dell’energia dall’altro – assurgono fondamentalmente al medesimo status. Il riconoscimento di un interesse nazionale nell’impiego delle energie rinnovabili deve essere considerato sia nella pianificazione del territorio, sia – nell’ambito della ponderazione degli interessi – nell’esame di progetti concreti. Non sussiste alcuna possibilità di impiego nelle paludi e nei paesaggi palustri protetti in maniera assoluta dalla Costituzione federale.
La fondamentale equivalenza degli interessi di protezione e di impiego vale solo per i progetti a partire da una determinata grandezza e importanza. Ai sensi dell’articolo 14, rispetto alle esigenze di protezione, segnatamente della LPN, a questi impianti viene assegnato un livello equivalente o maggiore. Sono dunque considerati «equivalenti o maggiori» poiché l’articolo 6 cpv. 2 LPN esige proprio un interesse equivalente o maggiore (di pari importanza nazionale) affinché sia possibile valutare una deroga al principio secondo il quale gli oggetti d’importanza nazionale devono essere conservati intatti, oppure procedere a una ponderazione degli interessi (ove i principi di tutela e di utilizzo siano fondamentalmente equivalenti). Ovviamente, questa equivalenza non cambia nulla al principio secondo cui per ogni singolo caso si debba decidere a quale esigenza dare la priorità – protezione o impiego – tenendo conto di tutte le condizioni. Attraverso la nuova norma si auspica che l’aspetto dell’impiego possa affermarsi con maggior frequenza che in passato.
La posizione ottenuta dalle energie rinnovabili grazie all’articolo 14 vale naturalmente e tanto più per le regioni sottoposte a una tutela di altro tipo, ma meno incisiva della protezione LPN. Inoltre, dal fatto che a partire da una determinata grandezza e importanza gli impianti vengono fondamentalmente ritenuti equivalenti al livello di protezione LPN si può dedurre che al di sotto di questi valori siano assolutamente impossibile impianti in aree IFP; la decisione va sempre presa considerando tutte le condizioni specifiche del caso.