Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Il Consiglio federale definirà più precisamente, mediante ordinanza, la grandezza e l’importanza, indicando con valori numerici le dimensioni determinate sulla base della potenza e della produzione. Gli altri criteri che determinano la rilevanza di un impianto (capacità di accumulo, copertura dei picchi di potenza, quota di produzione invernale ecc.) non sono invece facilmente stimabili. In particolare per i nuovi impianti occorre tenere conto in ultima analisi anche del fabbisogno di sviluppo della rete (altro terreno edificato e costi delle nuove linee).
Con la loro capacità di accumulo, le centrali di pompaggio svolgono un’importante funzione per le energie rinnovabili e sono dunque da considerarsi di interesse nazionale; a partire da una determinata grandezza e importanza meritano pertanto l’equivalenza al livello di protezione LPN.
Art. 15 Interesse nazionale nel caso di impianti di piccole dimensioni
La realizzazione in un’area IFP o in una zona tutelata dal Cantone non deve essere categoricamente preclusa nemmeno agli impianti che non raggiungono lo statuto di grandezza e importanza. Nella ponderazione dei diversi interessi le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e i tribunali devono tener conto del fatto che la produzione da energie rinnovabili avviene mediante innumerevoli impianti decentrali e di piccole dimensioni (art. 15 cpv. 3). In alcuni casi è dunque possibile decidere a favore dell’impiego, a meno che gli interessi di protezione non siano palesemente preminenti. Ciò rappresenta la priorità nelle aree non IFP.
Inoltre, gli impianti che non raggiungono lo statuto di grandezza e importanza devono in casi particolari poter essere posti allo stesso livello di protezione LPN. Pertanto, lo statuto di grandezza e importanza può essere assegnato dal Consiglio federale anche per singoli casi. Tale riconoscimento deve avvenire soltanto in casi eccezionali. La parola «eccezionalmente» intende sottolineare il carattere generalmente straordinario dello strumento, ma non per questo – a complemento delle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a e b – significa che ci debba essere una limitazione.
La possibilità che il Consiglio federale riconosca a un singolo caso un interesse equivalente o maggiore ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 LPN è applicabile, per analogia, anche ai casi o alle tecnologie per i quali il Consiglio federale non ha (ancora) definito lo statuto. Art. 16 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie
Le commissioni LPN, prima fra tutte la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), svolgono perizie in merito a progetti di vario genere. Attualmente le perizie subiscono in taluni casi anche grossi ritardi, non da ultimo per la mancanza di risorse (di personale). Con la definizione di un termine per le commissioni LPN, ma anche per gli altri servizi (cpv. 2), si punta ad abbreviare le procedure. L’autorità (cantonale/comunale) preposta al rilascio delle autorizzazioni esorterà al rilascio della perizia per competenza direttiva procedurale, ovviamente soltanto quando la documentazione necessaria alla procedura sarà completa. Se occorre un sopralluogo, prima di definire un termine sarà opportuno attendere che questo’ultimo abbia avuto luogo.
Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni per la costruzione degli impianti di produzione vengono rilasciate dai Cantoni e dai Comuni. Questa situazione deve essere mantenuta e d’altronde, conformemente alla Costituzione federale, non sarebbe possibile fare altrimenti. Esistono tuttavia anche autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione, in particolare autorizzazioni di polizia necessarie per ragioni di sicurezza. Molto più numerosi sono i pareri delle autorità federali. Un servizio presso la Confederazione, con funzione di sportello unico, si occuperà di coordinare tutti questi pareri e autorizzazioni (cpv. 3). L’intento non è quello di creare un nuovo servizio, ma di assegnare il compito