Avamprogetto ONC
Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Modifiche/Commento ONC Documento 6
Modifiche all’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) e relativo commento
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 3a cpv. 4 Art. 3a cpv. 4
44
Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all’allegato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all’allegato
33
2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le 2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
l’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i l’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su auto- sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus. bus né per i fanciulli di almeno sette anni che viag-
giano su sedili con cinture addominali.
3 RS 741.41 3 RS 741.41 Commento:
Una decisione di deroga prevede che nei posti con cinture addominali non sia obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di sicurezza per fanciulli a partire dai 7 anni di età (cfr. Foglio federale del 2.2.2010, pag. 326). Si provvede ora a inserire questa deroga nell’ordinanza.