Avamprogetto Accordi multilaterali

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 8 pagine

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Accordi multilaterali Documento 5

Accordi specifici (accordi multilaterali)

Gli accordi multilaterali sono espressamente previsti dall’ADR. Nel quadro di questi accordi - di validità limitata - le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare sul loro territorio determinati trasporti esclusi dall’ADR.

Viene proposta la firma dei seguenti accordi multilaterali:

- M 243, M 244, M 245, M 249: questi accordi consentono di applicare già al mo-

mento della firma una serie di condizioni di trasporto agevolate che con ogni probabilità entreranno in vigore il 1° gennaio 2013. Per questo motivo, gli accordi saranno validi fino al 31 dicembre 2012.

- M 237: l’accordo permette il trasporto di determinati gas in recipienti a pressione

che non soddisfano tutte le condizioni dell’ADR; questa possibilità è limitata al trasporto comportante un percorso maritimo o aereo di recipienti a pressione autorizzati dal Departement of Transport (DOT) USA dal luogo di immagazzinamento provvisorio all’utilizzatore finale. L’accordo, valido fino al 1° giugno 2016 per i recipienti a pressione prodotti prima del 1° gennaio 2011, ha l’obiettivo di creare un periodo di transizione per consentire alle imprese interessate di sostituire i contenitori in questione con prodotti conformi all’ADR.