Avamprogetto SDR

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 10 pagine

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Modifiche/Commento SDR Documento 2

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifiche e relativo commento

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 28 cpv. 3 Art. 28 cpv. 3

Nuovo capoverso3 L’USTRA può concludere accordi specifici secondo

la sezione 1.5.1 ADR1.

1RS 0.741.621 Commento:

Conformemente alla sezione 1.5.1 dell’ADR le Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell’ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Questi accordi specifici (accordi multilaterali) possono avere una durata massima di 5 anni.

Simili accordi nascono spesso per anticipare l’introduzione di norme meno severe già previste con la successiva revisione dell’ADR.

Vista la natura secondaria del loro contenuto e al fine di accelerarne il più possibile l’entrata in vigore, si intende trasferire in futuro la competenza in materia di accordi multilaterali dal Dipartimento all’USTRA, che avrebbe quindi diritto di firma come già l’UFT nel caso delle ferrovie.