Rapporto ADR

Consultazione 2012/56: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento all’ADR 2013 Documento 1.2

Commento alle modifiche dell’ADR

Il presente commento fa riferimento agli aspetti più importanti contenuti nel documento «Modifications de l’ADR» (documento 1.1).

Definizioni

Nel capitolo vengono inserite varie nuove definizioni. Si richiama l’attenzione su «recipiente a pressione di soccorso», «gas di petrolio liquefatti (GPL)» e «massa netta totale di materie esplosive» (1.2.1).

Obblighi di sicurezza degli operatori

 Si precisa che dopo il riempimento della cisterna il riempitore deve assicurarsi che tutti i dispositivi di

chiusura siano chiusi (1.4.3.3 f)).

Misure transitorie

Sono di particolare rilievo le seguenti misure transitorie:

 I certificati di formazione dei conducenti rilasciati fino al 31 dicembre 2012 conformemente al modello in

vigore fino al 31 dicembre 2010 possono essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni (1.6.1.21).

 È consentito continuare a trasportare le pile o le batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 e

che sono state provate conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, come pure gli apparati che le contengono (1.6.1.24).

 I colli provvisti delle marcature valide fino al 31 dicembre 2012 che non corrispondono alle nuove dispo-

sizioni del 5.2.1.1 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013. Per le bombole aventi una capacità massima di 60 litri questa disposizione transitoria vale fino alla successiva prova periodica, ma non oltre il 31 giugno 2018 (1.6.1.25).

 I grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2014 che per quanto riguarda le dimensio-

ni delle lettere, delle cifre e dei simboli non soddisfano le condizioni vigenti dal 1° gennaio 2013 possono continuare a essere utilizzati. Se ricostruiti dopo il 31 dicembre 2014, i grandi imballaggi privi di indicazione del carico di impilamento secondo il 6.6.3.3 ne dovranno essere provvisti (1.6.1.26).

 I mezzi di contenimento che sono integrati in macchinari e dispositivi, che contengono combustibili liquidi

dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475 e sono costruiti prima del 1° luglio 2013 ma non sono conformi alle prescrizioni di costruzione della disposizione speciale 363 potranno continuare a essere utilizzati (1.6.1.27).

 Le cartucce di gas fabbricate e preparate per il trasporto prima del 1° gennaio 2013 senza corrispondere

alle prescrizioni dell’1.8.6, 1.8.7 o 1.8.8 sulla valutazione di conformità delle cartucce di gas potranno continuare a essere trasportate (1.6.2.11).

 I recipienti a pressione di soccorso costruiti e approvati prima del 1° gennaio 2014 in base alle normative

nazionali, potranno ancora essere utilizzati con l’autorizzazione delle autorità competenti dei paesi di utilizzazione (1.6.2.12).

 Le nuove disposizioni concernenti la marcatura di cui al 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6, valide a partire dal 1° gen-

naio 2013, si applicheranno alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), alle cisterne smontabili e ai containercisterna costruiti conformemente al 1.6.3.41 o al 1.6.4.42 prima del 1° luglio 2013 solo al momento del successivo controllo periodico.

 Cambia il codice-cisterna per il disolfuro di dimetile del numero ONU 2381; il vecchio codice potrà conti-

nuare a essere utilizzato fino al 31 dicembre 2018 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2013 (1.6.3.42).

 Le cisterne mobili e i CGEM costruiti prima del 1° gennaio 2014 non dovranno soddisfare le disposizioni

delle sottosezioni 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) e 6.7.5.6.1 d) per quanto riguarda la marcatura dei dispositivi di decompressione (1.6.4.43).

Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

 È stato stabilito un termine entro il quale notificare alle autorità competenti gli eventi che coinvolgono

merci pericolose (1 mese, 1.8.5.1).

Restrizioni in galleria per merci pericolose imballate in quantità limitate (LQ)

 Dal 1° gennaio 2013 la categoria di galleria E riguarderà anche le merci pericolose imballate secondo le

disposizioni del capitolo 3.4 se la loro massa lorda supera le 8 tonnellate per unità di trasporto (1.9.5.2.2, 1.9.5.3.6, 8.6.3.3 e 8.6.4).