Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
1.3 La nuova normativa adottata dalle Camere federali
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) non ha tuttavia ritenuto opportuno consultare i Cantoni in merito alle proposte da essa formulate. Accolta dalle Camere federali, l'iniziativa parlamentare si è poi tradotta nella modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (cfr. FF 2011 4487,
http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/4331.pdf), il cui termine di referendum è scaduto
infruttuosamente il 6 ottobre 2011. La modifica in questione ha il tenore seguente:
Art. 5a cpv. 3 e 4
3 La partecipazione a una votazione o a un’elezione è equiparata a un rinnovo dell’iscrizione, sempre che il voto non sia espresso per via elettronica. Il Comune di voto annota che l’avente diritto di voto ha rinnovato la propria iscrizione alla data di ricezione del suo
materiale di voto.
4 Gli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e autorizzati a votare per via elettronica possono rinnovare la propria iscrizione elettronicamente. Se il rinnovo dell’iscrizione avviene
contemporaneamente al voto, il segreto del voto deve essere tutelato.
1.4 La normativa proposta
La data di entrata in vigore della summenzionata modifica della LDPSE dovrà essere stabilita dal Consiglio federale. In tale contesto, la Cancelleria federale intende sottoporre all'Esecutivo federale una proposta di modifica dell'ODPSE, modifica che si rende
necessaria ai fini dell'introduzione e dell'applicazione nei Cantoni e nei Comuni del rinnovo semplificato voluto dal Parlamento. La Cancelleria federale ha inoltre deciso di svolgere un'indagine conoscitiva, così da offrire ai servizi cantonali interessati l'opportunità di
esprimersi in merito alla modifica dell'ordinanza.
2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1 Procedura di iscrizione
Considerazioni d'ordine generale
Per garantire la coerenza terminologica tra l'ODPSE e la LDPSE, nel titolo della sezione 1 è necessario sostituire il termine «annuncio» con «iscrizione».
Si propone di condensare in un unico articolo (l'art. 5) le varie modalità di rinnovo
dell'iscrizione nel catalogo elettorale di cui disporranno gli Svizzeri all'estero.