Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
sfruttata dai Comuni, poiché la sua attuazione e il suo controllo si sono rivelati oltremodo ardui.
2.7 Art. 18 cpv. 2 Esecuzione
Questa modifica è di carattere meramente formale e si rende necessaria a causa dello spostamento del vigente articolo 5 (che diviene il nuovo art. 4).
3 Ripercussioni
3.1 Per i Cantoni e i Comuni
La possibilità offerta agli Svizzeri all'estero di rinnovare l'iscrizione nel catalogo elettorale mediante la semplice partecipazione a una votazione o a un'elezione federale si tradurrà in un impegno supplementare per i Cantoni e i Comuni, i quali saranno in particolare tenuti ad annotare il rinnovo nel catalogo elettorale. La data del rinnovo coinciderà con la data di ricezione del materiale di voto inviato dallo Svizzero all'estero. All'atto pratico, come accade del resto per il modulo prestampato (cfr. il commento all'art. 5 cpv. 1 lett. c), il Comune di voto annoterà nel fascicolo cartaceo o nello schedario elettronico, in cui già figurano il nome e l'indirizzo dell'elettore, che quest'ultimo ha rinnovato l'iscrizione partecipando a uno
scrutinio federale. I Cantoni che stanno conducendo test di voto elettronico dovranno inoltre garantire la segretezza del voto, in particolare nel caso in cui il rinnovo e il voto si svolgano contemporaneamente.
3.2 Attuazione
Giacché le varie modalità di rinnovo dell'iscrizione sono elencate nell'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, per tenere conto della nuova modalità di rinnovo occorre modificare tale ordinanza. Prendendo le mosse da tale modifica, i Cantoni e i Comuni potranno prevedere una procedura che permette di dare seguito alla modifica di legge voluta dal Parlamento.
4 Entrata in vigore
La Cancelleria federale proporrà al Consiglio federale di porre in vigore il 1° gennaio 2013 la modifica della LDPSE e quella dell'ODPSE. Conformemente all'articolo 91 della legge federale sui diritti politici, a partire da tale data i Cantoni disporranno di 18 mesi per dare attuazione alla modifica della LDPSE del 17 giugno 2011 ed emanare le disposizioni
esecutive eventualmente necessarie.