Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 7 pagine
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federale vale come rinnovo automatico dell'iscrizione (cfr. commento all' art. 5 cpv. 2 per quanto concerne il voto elettronico).
Art. 5 cpv. 1 lett. e
La lettera e riprende la modalità di rinnovo attualmente prevista dall'articolo 7 capoverso 2 in caso di cambiamento di domicilio all'estero. A differenza di quanto prevede la disposizione vigente, tuttavia, il cambiamento di domicilio non deve più aver luogo all'interno dello stesso circondario consolare. Che abbia luogo all'interno dello stesso circondario consolare, da un circondario all'altro o da un Paese all'altro, il cambiamento di domicilio all'estero è infatti notificato al Comune di voto e vale quale rinnovo dell'iscrizione.
2.22 Art. 5 cpv. 2
Questo capoverso concretizza l'articolo 5a capoverso 4 LDPSE. Esso stabilisce che:
1. il Cantone che prevede il voto elettronico deve istituire una procedura che consenta agli Svizzeri all'estero di rinnovare l'iscrizione per via elettronica; e
2. il rinnovo dell'iscrizione ha luogo durante il periodo di apertura dell'urna elettronica.
La procedura di cui al numero 1 dovrà rispettare le condizioni minime stabilite dalla circolare tecnica che sarà redatta d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. Si tratterà sostanzialmente di garantire il rispetto delle condizioni seguenti:
lo Svizzero all'estero autorizzato a votare per via elettronica deve poter disporre di tre
opzioni:
(I) votare senza rinnovare l'iscrizione;
(II) rinnovare l'iscrizione senza votare; o
(III) votare e rinnovare l'iscrizione.
L'introduzione del rinnovo elettronico non deve pregiudicare il segreto e l'anonimato del
voto elettronico.
Entro lo scadere del termine di 18 mesi di cui all'articolo 91 capoverso 2 LDP, i Cantoni che prevedono il voto elettronico dovranno dunque introdurre una modalità di rinnovo
dell'annuncio per via elettronica, la quale sarà poi sottoposta all'approvazione del Consiglio federale nell'ambito della procedura di autorizzazione del voto elettronico.
Il nuovo articolo 5 capoverso 2 ODPSE stabilisce inoltre che il rinnovo dell'iscrizione ha luogo «durante il periodo di apertura dell'urna elettronica». I due processi si svolgono dunque in parallelo e nello stesso lasso di tempo. Si tratta tuttavia di un requisito minimo che non impedisce ai Cantoni di prevedere soluzioni più generose, che consentano il rinnovo anche al di fuori del voto (per periodi di durata maggiore o in modo continuato), per esempio nel contesto dei servizi di e-government.
2.23 Art. 5 cpv. 3
Il nuovo capoverso 3 ribadisce l'obbligo del Comune di voto di annotare nel catalogo
elettorale il rinnovo dell'iscrizione secondo l'articolo 5 capoverso 1 (cfr. anche l'art. 5a cpv. 2 LDPSE). Per facilitare il compito del Comune di voto, si propone che questo non sia più tenuto a confermare sistematicamente il rinnovo agli Svizzeri all'estero mediante l'apposito