Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/58: Attuazione della modifica del 17 giugno 2011 della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) · 7 pagine

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2.1 Annuncio

2.11 Art. 1 cpv. 1

Si approfitta dell'occasione offerta dalla presente revisione per sciogliere un'ambiguità del testo in vigore. Nella parte finale del capoverso, l'espressione «sia per scritto, sia

presentandosi di persona» poteva infatti dare a intendere che per annunciarsi occorresse compiere entrambe le operazioni. Si è così deciso di sostituirla con «per scritto o

presentandosi di persona».

2.12 Art. 3 Iscrizione nel catalogo elettorale

Il nuovo articolo 3 non è altro che il vigente articolo 4. È infatti più logico che l'iscrizione sia disciplinata prima del rinnovo della stessa (cui è dedicato dunque il nuovo art. 5, vale a dire il vigente art. 3).

2.13 Art. 4 Conferma dell'iscrizione

Il nuovo articolo 4 ricalca il vigente articolo 5. Nel capoverso 1 è stato stralciato l'avverbio «direttamente» e la fine del periodo. Il Comune di voto deve infatti confermare, mediante l'invio dell'apposito modulo, unicamente l'iscrizione e non più il rinnovo della stessa (cfr. il commento all'art. 5 cpv. 3).

2.2 Art. 5 Rinnovo dell'iscrizione

2.21 Art. 5 cpv. 1

Frase introduttiva

La frase introduttiva si limita a sancire il principio secondo cui lo Svizzero all'estero che intende rinnovare l'iscrizione deve farlo entro quattro anni. Sono poi elencate le varie

modalità di rinnovo.

Art. 5 cpv.1 lett. a e b

Le lettere a e b ripropongono le due modalità attualmente previste dall'articolo 3 capoverso 1, secondo le quali l'annuncio è rinnovato mediante una dichiarazione scritta indirizzata al Comune di voto o, in taluni Cantoni, al servizio competente in materia (nuova lett. a), oppure presentandosi di persona presso lo stesso (nuova lett. b).

Art. 5 cpv.1 lett. c

La lettera c ricalca il testo del vigente articolo 3 capoverso 1bis, che permette il rinnovo per mezzo di un modulo prestampato allegato almeno una volta all'anno dal servizio competente al materiale di voto.

Art. 5 cpv.1 lett. d

La Cancelleria federale propone di introdurre alla lettera d la nuova modalità di rinnovo offerta agli Svizzeri all'estero, secondo cui la partecipazione a una votazione o a un'elezione