Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine

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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

Con la regolamentazione finora in vigore, la ComCom ha cercato da un canto di ridurre al massimo gli ostacoli alla libera selezione del fornitore, dall'altro di sostenere quanto più possibile l'affermazione degli interessi del consumatore tramite requisiti "amministrativi". Per fare un esempio, in base alla normativa sulle telecomunicazioni e ai relativi requisiti sul consenso del cliente (la cosiddetta domanda di preselezione), a presente il fornitore originario non può richiedere che il fornitore scelto presenti una delega scritta che lo autorizza espressamente ad agire a nome del cliente. Secondo la sezione 4.2 e seguenti dell'appendice 2 la domanda di preselezione può essere inoltrata in forma scritta o telefonicamente. Secondo la sezione 4.3 dell'appendice 2 le domande di preselezione inoltrate telefonicamente devono essere registrate e verificate da una terza parte (il cosiddetto organismo "TPV", "Third Party Verification" o "verifica da parte di terzi") designata nel contratto d’interconnessione. Se precedente alla richiesta, anche la chiamata pubblicitaria deve essere registrata. Secondo la sezione 4.5 dell'appendice 2, "in caso di controversie riguardanti l'attivazione di una preselezione" l'intera registrazione è da presentare, su richiesta "sia del fornitore originario del collegamento sia del cliente". In caso di mancata presentazione della necessaria documentazione, il fornitore di servizi scelto deve ordinare l'annullamento della preselezione.

Nella pratica l'attuazione di queste disposizioni risulta onerosa e di scarso effetto. Non consentono, infatti, di impedire sistematicamente il passaggio di operatore contro il volere del cliente. Le specifiche norme in materia di sorveglianza risultano inoltre inadeguate a soddisfare gli interessi individuali dei consumatori, e nemmeno sono state concepite in quest’ottica. I consumatori hanno la possibilità di ordinare l'immediato ripristino della situazione precedente, se il cambiamento è stato effettuato a loro insaputa. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il consumatore è malgrado tutto tenuto al pagamento di una penale o al versamento del canone di abbonamento per una durata minima. La controversia sulla reale esistenza di un obbligo di pagamento oppure sull'effettivo perfezionamento del contratto viene sovente sottoposta al giudizio dell'Ombudscom. L’ordinanza della ComCom, di norma, permette comunque ai consumatori di dimostrare lo svolgimento del colloquio di vendita rifacendosi alla documentazione richiesta.

3 Presupposti per l’ottimizzazione della normativa

Si deve operare una chiara distinzione tra la relazione che intercorre tra i vari fornitori, oggetto della disciplina sulle telecomunicazioni, e quella di natura contrattuale tra i fornitori e i loro clienti. La legislazione sulle telecomunicazioni non deve poter essere elusa stipulando con il cliente accordi contrattuali contenenti clausole non conformi. Oltretutto è necessario garantire che l'attivazione della preselezione non avvenga senza un'esplicita dichiarazione di consenso da parte del cliente. Proprio come nel regime dell'accesso, è infine necessario garantire che il fornitore originario, incaricato dell'attivazione della preselezione, offra lo stesso trattamento a tutte le richieste di preselezione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cliente proprio o legato ad altri operatori e senza fare distinzioni tra chi rescinde il contratto e chi torna al collegamento originario.

4 Modifica dell'ordinanza

4.1 Ordinanza ComCom

4.1.1 Sistematica legale

In ragione della loro importanza fondamentale, gli obiettivi di ottimizzazione della normativa sulla preselezione sopra esposti sono inclusi nello stesso testo di ordinanza, e non nella relativa appendice 2. In tal senso sono soprattutto gli articoli 9 e 12 dell'ordinanza della ComCom a dover essere modificati sulla base delle seguenti considerazioni.

D/ECM/9738160