Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine

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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

Per concludere, la nuova sezione 4.3 esprime il principio della parità trattamento, previsto

nell’ordinanza all'articolo 12 capoverso 1 e concretizzato tramite il rinvio all'obbligo di non discriminazione tra i fornitori sancito dall’articolo 11 capoverso 1 LTC (cfr. punto 4.1.8). È pertanto stabilito che il fornitore originario, a cui il cliente si rivolge per il servizio di telefonia, può disattivare una preselezione soltanto nel caso in cui sia stato il cliente stesso a dargli l'apposita autorizzazione e sia in possesso necessaria della documentazione giustificativa.

D/ECM/9738160