Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine

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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

1 Situazione iniziale

La libera scelta del fornitore di servizi tramite preselezione (preselection) rappresenta uno strumento di pronta efficacia a sostegno della concorrenza nel mercato liberalizzato delle telecomunicazioni. Attraverso la regolamentazione del mercato all’ingrosso, viene data ai clienti la possibilità di optare sistematicamente per un dato operatore, indipendentemente dal fornitore originario del collegamento.

Da tempo gli interventi dell'UFCOM nell'ambito della preselezione si limitano praticamente solo ai casi di passaggio non richiesto a un altro fornitore. Ricorrono i casi di sostituzione del fornitore contro la volontà dei clienti e spesso anche con l’ausilio di metodi illegittimi. Queste pratiche sono meglio conosciute sotto il nome di "slamming" e intervengono quasi esclusivamente in situazioni di marketing telefonico. Per i consumatori è difficile rendersi conto che una semplice telefonata, non richiesta, da parte di un call center possa aver come effetto il cambiamento del proprio fornitore. Di conseguenza, le loro lamentele e l'incomprensione da cui hanno origine si indirizzano anche contro Swisscom, che in qualità di fornitore originario del collegamento è responsabile per l'attivazione della preselezione.

Il mercato della preselezione è in stallo o in recessione sia in Svizzera che a livello internazionale. Le cause sono da attribuire, da una parte, alla crescente offerta da parte dei fornitori originari di pacchetti di servizi e tariffe fisse indipendenti dal consumo e, dall'altra, alla disaggregazione della rete locale. A fine gennaio 2011 Swisscom contava in totale appena 390 000 collegamenti con Carrier Preselection (CPS); a fine 2007 erano ancora più del doppio.

2 Fondamenti giuridici e applicazione

2.1 Considerazioni generali sulla libera scelta del fornitore di servizi

In base all'articolo 28 capoverso 4 della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. Tenendo conto dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ne disciplina i dettagli agli articoli da 9 a 13

dell’ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112) e attraverso l’appendice 2.

L'articolo 28 capoverso 4 LTC prescrive il relativo obbligo per i fornitori. In qualità di autorità di regolamentazione incaricata, la ComCom è tenuta a disciplinare i dettagli. Coerentemente alla ripartizione delle competenze nel settore delle telecomunicazioni e all'obiettivo di liberalizzazione che si persegue offrendo la possibilità di libera scelta del fornitore, le pertinenti disposizioni devono disciplinare la relazione giuridica che intercorre tra i vari fornitori di servizi di telecomunicazione (mercato all’ingrosso), definendo in particolare gli aspetti tecnici sulle telecomunicazioni. La libera scelta del fornitore di servizi e quindi anche la regolamentazione dell'accesso.

Una specifica competenza legislativa della ComCom volta all'emanazione di norme che intervengano direttamente nel rapporto contrattuale tra il fornitore e il cliente o che mirino alla tutela del consumatore non è prevista dall'articolo 28 capoverso 4 LTC.

2.2 Preselezione

Nel quadro della preselezione esiste una triangolazione tra i due fornitori, vale a dire il fornitore originario e il fornitore scelto, e il cliente. La particolarità di questa triangolazione è rappresentata dal fatto che, in base all’attuale legislazione sulle telecomunicazioni, è il fornitore scelto che, su incarico del cliente, ordina l’attivazione al fornitore originario (o al fornitore selezionato fino al quel momento) e quindi attua il cambiamento chiesto dal cliente.

D/ECM/9738160