Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine

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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

d’indirizzo attribuiti, sulla loro destinazione e sul nome e l’indirizzo del loro titolare, nonché, se

quest’ultimo risiede o ha sede all’estero, sull’indirizzo postale in Svizzera. La pubblicazione può essere effettuata anche tramite una procedura di richiamo.

Nella prassi attuale l'UFCOM opera una distinzione tra attribuzione provvisoria e definitiva del codice di selezione. L'attribuzione definitiva segue un periodo di attribuzione provvisoria della durata di 12 mesi, al termine del quale il servizio deve essere stato messo in funzione. La disposizione al capoverso 4 finora in vigore, in combinato disposto con l’attuale capoverso 3, stabilisce che i codici di attribuzione debbano essere messi in funzione al più tardi entro 90 giorni dopo la loro definitiva attribuzione, direttiva che per il momento è rimasta priva di significato. In vista della sospensione della pratica di attribuzione provvisoria, la scadenza attualmente al capoverso 4 viene ripresa per analogia nel nuovo capoverso 3, adeguando tuttavia il termine vincolante per la messa in servizio a un massimo di 180 giorni.

Per completare l'articolo 33 ORAT sull'attribuzione dei codici di selezione secondo le modalità previste dalla ComCom, il nuovo capoverso 4 rinvia ora esplicitamente alle disposizioni contenute nell'ORAT, finora già determinanti nella prassi per quanto riguarda attribuzione, gestione e revoca dei codici di selezione.

4.1.8 Art. 12 titolo e cpv. 1 – 4

Il titolo dell'articolo 12 "Fatturazione" è sostituito da "Accordi di interconnessione". I tre nuovi capoversi a completamento della disposizione non introducono alcun contenuto giuridico nuovo, ma si limitano a chiarire che la libera scelta del fornitore di servizi, proprio per il suo obiettivo, rientra già ora nella regolamentazione dell'accesso (cfr. punto 2.1).

Il contenuto della prescrizione attualmente in vigore, che disciplina la fatturazione delle chiamate effettuate, viene trasferito senza modifiche al nuovo capoverso 4.

Il nuovo capoverso 1 dispone che i fornitori regolino le modalità della libera scelta del fornitore di servizi nei propri accordi di interconnessione. Anche questa disposizione non crea nuovo diritto, bensì precisa l'attinenza della libera scelta del fornitore di servizi alla regolamentazione dell'accesso (cfr.

punto 2.1). Con tale disposizione si vuole oltretutto assicurare che il fornitore originario, incaricato dell'attivazione della preselezione, offra lo stesso trattamento a tutte le richieste di preselezione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un cliente proprio o legato ad altri operatori e senza fare distinzioni tra chi rescinde il contratto e chi torna al collegamento originario. Per raggiungere tale obiettivo viene introdotto un rinvio che sancisce l’applicabilità per analogia dell’obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LTC.

Uno dei punti essenziali del presente progetto di revisione, diretto a tutelare i consumatori dall'attivazione di preselezioni non desiderate, trova espressione al capoverso 2. Da un lato la disposizione stabilisce che l'ordine di attivazione della preselezione deve essere emesso dal fornitore scelto, dall'altro che quest’ultimo deve essere stato autorizzato dal cliente. Secondo il capoverso 3, i fornitori possono prevedere che il fornitore scelto presenti al fornitore originario l’autorizzazione del cliente – eventualmente costituita da una procura scritta del cliente – prima di darvi seguito. Le prescrizioni sin qui contenute nell’appendice 2 non gli consentivano di procedere a tale verifica. Forma e contenuto della prova devono essere definite negli accordi di interconnessione tra i fornitori, analogamente a quanto già avviene nei rispettivi accordi sulla disaggregazione.

4.1.9 Art. 13

La precisazione "di collegamenti nazionali e internazionali" viene eliminata sulla base di quanto esposto al punto 4.1.5.

D/ECM/9738160