Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine
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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni
4.1.2 Art. 3 cpv. 1
Per ragioni di coerenza formale con l'articolo 1 lettera b dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), il termine "utenti" viene sostituito da "clienti" anche nella sezione relativa alla portabilità dei numeri.
4.1.3 Art. 6 cpv. 1
Il termine "utenti" viene sostituito con quello di "clienti".
4.1.4 Art. 7 cpv. 2
Il termine "utente" viene sostituito con quello di "clienti".
4.1.5 Sezione 3
La precisazione "di collegamenti nazionali e internazionali" contenuta nel titolo della terza sezione viene eliminata. Essa ha ormai perso il carattere distintivo che aveva invece all'epoca dell'introduzione delle disposizioni sulla libera scelta del fornitore di servizi quando, oltre ai collegamenti nazionali e internazionali esistevano ancora quelli "locali", per i quali non era disponibile l'opzione di libera scelta. Per quanto riguarda la diversa portata dell'obbligo in relazione ai collegamenti nazionali e a quelli internazionali sancita all'articolo 9 capoversi 1 – 3, le disposizioni citate la formulano autonomamente. Non è pertanto necessario il riferimento nel titolo della sezione.
4.1.6 Art. 9 cpv. 1 – 4
Nei capoversi 1 – 3 innanzitutto il termine "utenti" viene sostituito con quello di "clienti". Inoltre, il testo della disposizione è modificato per chiarire che essa si applica in primo luogo alla relazione giuridica che intercorre tra i vari fornitori di servizi di telecomunicazione, e pertanto all'ambito dei prodotti all'ingrosso, ed influisce solo indirettamente sul rapporto contrattuale tra i fornitori e i rispettivi clienti (cfr. punto 2.1).
La distinzione tra il livello di contrattazione all'ingrosso e quello delle relazioni con la clientela impone anche di differenziare chiaramente la relazione che intercorre fra i diversi fornitori, disciplinata dalla legislazione sulle telecomunicazioni, e il rapporto contrattuale tra i fornitori e i loro clienti. Conseguentemente il nuovo capoverso 4 sancisce che la libera scelta del fornitore non più essere negata in virtù di clausole contrattuali in conflitto con la legislazione vigente (ad es. divieto di cambiare fornitore prima della scadenza del contratto).
Per quanto concerne il capoverso 4 finora in vigore, in virtù dell’articolo 28 capoverso 4 LTC la Com-Com dispone già della competenza di esaminare gli obblighi dei fornitori previsti dai capoversi 1 – 3. La disposizione può quindi essere eliminata per carenza di contenuto normativo.
4.1.7 Art. 10 cpv. 1, 3 e 4
Dal momento che la formulazione "di collegamenti nazionali e internazionali" in relazione alla libera scelta del fornitore di servizi ha perso il suo significato originale (cfr. punto 4.1.5), il termine "fornitori di collegamenti nazionali e internazionali" al capoverso 1 viene sostituito da "fornitori di servizi telefonici pubblici".
Il capoverso 3 finora in vigore assegna all'UFCOM la pubblicazione nel Foglio federale dei codici di selezione attribuiti. Nella revisione la disposizione viene eliminata, in quanto il principio della trasparenza in relazione all'attribuzione dei codici di selezione risulta comunque sancito. Esso è infatti dichiarato nell'articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT; RS 784.104) (cfr. le considerazioni sul capoverso 4 riportate sotto). Secondo questa disposizione l'UFCOM rende pubblicamente accessibili le informazioni sugli elementi
D/ECM/9738160