Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/61: Modifica dell'Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (modifica delle disposizioni sulla preselezione) · 7 pagine

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Modifica dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni

4.1.10 Appendici

Per quanto concerne le prescrizioni tecniche e amministrative dell'appendice 2, concernenti la libera scelta del fornitore di servizi, si precisa che fa stato l’edizione 8. L’indicazione "di collegamenti nazionali e internazionali" viene eliminata sulla base di quanto esposto al punto 4.1.5.

4.2 Appendice 2

4.2.1 Testo integrale

L’indicazione "di collegamenti nazionali e internazionali" viene eliminata nel titolo e nel testo dell'appendice 2 sulla base di quanto esposto al punto 4.1.5.

4.2.2 Capitolo 2

In conseguenza della modifica all'articolo 9 capoversi 1 – 3 dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni anche il testo introduttivo del capitolo 2 deve essere modificato sostituendo l'espressione “call-by-call” con “call by call”.

4.2.3 Capitolo 4

Sotto il profilo formale è innanzitutto necessario uniformare la terminologia nel capitolo 4 (testo e figura 2) a seguito dell'introduzione, prevista dalla revisione d'ordinanza, di un obbligo di autorizzazione relativo alle procedure di attivazione della preselezione (cfr. punto 4.1.8). Il termine "domanda" o "domanda di preselezione", utilizzato a presente, deve essere sostituito da "autorizzazione" o "autorizzazione di preselezione". Inoltre i requisiti finora in vigore contenuti alle sezioni 4.1– 4.5 possono essere per la maggior parte eliminati e sostituiti direttamente dalle nuove sezioni 4.1 – 4.4 dal contenuto normativo considerevolmente ridotto.

Per quanto concerne le modifiche sotto il profilo materiale, il nuovo obbligo di autorizzazione determina in particolare l'eliminazione di tutti i requisiti previsti dal capitolo 4 in merito alle domande di preselezione inoltrate sia in forma scritta che orale. Oggetto di questi requisiti non è tanto la domanda di preselezione o l'autorizzazione rilasciata al fornitore scelto, quanto piuttosto il contenuto del relativo contratto sui servizi di telecomunicazione.

Allo stesso modo si possono eliminare anche tutti i requisiti inerenti la registrazione e la verifica da parte di un organismo “TPV” delle domande di preselezione inoltrate telefonicamente, lo stesso vale per l'obbligo di registrazione delle conversazioni. Il nuovo obbligo di autorizzazione priva questi requisiti di ogni utilità. Se nei rispettivi accordi di interconnessione i fornitori dovessero continuare a servirsi di un organismo “TPV” a riprova dell'autorizzazione rilasciata dal cliente, spetterà a loro stessi definire le prescrizioni relative a forma e contenuto applicabili in questo contesto.

La chiara distinzione tra la relazione che intercorre tra i vari fornitori, oggetto della disciplina sulle telecomunicazioni, e quella di natura contrattuale tra i fornitori e i loro clienti,rende inoltre superflua l'emanazione di prescrizioni da parte della ComCom in caso di controversie sulla preselezione. La composizione di tali dissensi in futuro dovrà avvenire unicamente in sede di processo civile o nell'ambito di una procedura di mediazione. In virtù della revisione delle prescrizioni di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni, la posizione dei consumatori dovrebbe così risultare rafforzata.

D/ECM/9738160