Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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trimoniali, sempreché i fattori fiscali di un coniuge possano essere elencati separatamente dai fattori fiscali dell’altro coniuge. In questo modo verrebbe nuovamente effettuato un avvicinamento all’imposizione congiunta, perlomeno sotto il profilo del diritto procedurale. Così però si divergerebbe dall’obiettivo di un’imposizione individuale e autonoma di ogni coniuge. Il dispendio amministrativo continuerebbe ad essere più elevato rispetto all’addizione dei fattori fiscali;
• poiché nell’ambito dell’imposizione individuale i partner dei coniugi con doppio
reddito sono tassati separatamente, la persona che consegue il secondo reddito e che reagisce in maniera più elastica32 è soggetta a un’imposizione marginale comparativamente inferiore. Questo effetto è ulteriormente rafforzato dal fatto che spesso questa persona esercita un’attività lucrativa a tempo parziale e il più delle volte conseguendo solo un reddito inferiore, cosicché il suo reddito risulta inferiore alla media e la relativa imposta esigua. L’imposizione individuale è quindi particolarmente adatta per eliminare l’effetto deterrente.
8.2.3 Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale
• L’imposizione individuale non si riallaccia alle attuali disposizioni di diritto
civile concernenti i coniugi;
• per i contribuenti risultano oneri supplementari;
• i Cantoni stimano il maggior dispendio amministrativo al 30–50 per cento. Nella
fase introduttiva potrebbe essere ancora maggiore;
• i Cantoni stimano generalmente un ampio potenziale di pianificazione fiscale;
• la fase di attuazione è lunga. Il passaggio all’imposizione individuale sarebbe
realizzabile solo se attuato a livello svizzero per tutte le autorità fiscali. Sotto il profilo della tecnica di tassazione, una differente regolamentazione tra la Confederazione e i Cantoni non sarebbe attuabile e comporterebbe problemi in ambito di ripartizione fiscale intercantonale. Il passaggio all’imposizione individuale si ripercuoterebbe inoltre anche su altri ambiti giuridici. Nel calcolo di tasse, contributi e prestazioni si ricorre tra l’altro ai fattori fiscali stabiliti nell’imposizione, come ad esempio per le riduzioni dei premi, le prestazioni complementari, i contributi AVS/AI/IPG/AD delle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, i contributi per asili nido o le borse di studio. Le rispettive basi di riscossione dovrebbero perlomeno essere verificate ed eventualmente adeguate;
32 L’elasticità risponde alla domanda in merito alla percentuale con cui varia la variabile X (ad es. offerta di lavoro) quando il valore della variabile Y (ad es. stipendio netto dopo deduzione delle imposte) aumenta dell’1 %. In genere, le donne coniugate reagiscano maggiormente, ossia in maniera più elastica alle variazioni (di natura fiscale) rispetto ad altre persone. Nel caso di una riduzione dell’imposta sul reddito di un determinato tasso percentuale, esse offrono quindi lavoro supplementare in misura superiore alla media e, al contrario, a seguito di un aumento delle imposte limitano in misura nettamente superiore alla media la loro attività lucrativa.