Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

In caso di splitting totale, i coniugi con doppio reddito e i coniugi con reddito unico che dispongono del medesimo reddito netto da attività lucrativa pagano, in ragione del sistema, imposte di uguale entità.

Dal punto di vista fiscale, i concubini non sono equiparati ai coniugi. Ciò emerge soprattutto dalla relazione tra l’onere fiscale di coniugi con reddito unico e di concubini con reddito unico. Questi ultimi sono infatti gravati molto di più rispetto ai coniugi con reddito unico e nella stessa situazione, in quanto non beneficiano dello splitting. Anche i coniugi con doppio reddito la cui ripartizione dei redditi all’interno della coppia è meno equilibrata, nello splitting totale sono gravati considerevolmente meno rispetto ai concubini con doppio reddito nella stessa situazione.

Lo splitting totale sgrava sensibilmente i coniugi. Di conseguenza si pone la questione, se i risparmi conseguiti dalle economie domestiche composte da più persone nei confronti delle economie domestiche con una sola persona debbano essere considerati fiscalmente anche nello splitting. Tutti i contribuenti che non realizzano tali vantaggi, ossia le persone effettivamente sole nonché le famiglie monoparentali di fatto, dovrebbero avere diritto a una deduzione per l’economia domestica. Questo potrebbe tuttavia influenzare la relazione tra l’onere fiscale delle persone sole e dei concubini con reddito unico. Questi ultimi non beneficerebbero di nessuna deduzione per l’economia domestica, pur dovendo provvedere alle spese di sostentamento di una seconda persona adulta.

8.1.2 Caratteristiche principali

• Il sistema fiscale si basa su un’unica tariffa che viene applicata a tutte le persone

fisiche contribuenti. A differenza del sistema vigente, la diversa capacità economica delle persone coniugate rispetto a quella delle persone sole non è più presa in considerazione con la tariffa per coniugati, bensì con lo splitting;

• per il contribuente il sistema dello splitting non comporta nessun cambiamento

sostanziale di carattere amministrativo rispetto al sistema vigente. I proventi e tutti i valori patrimoniali dei coniugi continuano a essere cumulati, qualunque sia il regime dei beni;

• nell’ambito dello splitting a seguito dell’imposizione congiunta non vi è la

possibilità di interrompere la progressione attraverso una ripartizione dei redditi più favorevole tra i coniugi o, più precisamente, il fattore di splitting la rende superflua;

• il sistema dello splitting non deve essere imperativamente previsto a tutti e tre i

livelli statali, poiché sia la Confederazione sia i Cantoni conoscono già oggi l’imposizione congiunta. Esiste quindi la possibilità che i Cantoni ad esempio continuino a prevedere una tariffa doppia, un’imposizione in base alle unità di consumo o uno sconto d’imposta;

• anche per le autorità di tassazione, dopo i dovuti adeguamenti a livello informa-

tico, il passaggio a un sistema di splitting nell’ambito dell’imposta federale diretta non comporta oneri amministrativi supplementari di rilievo. Il numero delle dichiarazioni fiscali dei coniugi rimane di circa 1,7 milioni;