Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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8.2.2 Caratteristiche principali
• L’imposizione individuale si basa su un’unica tariffa che viene applicata a tutte
le persone fisiche contribuenti;
• nell’ambito dell’imposizione individuale gli elementi di reddito e sostanza
devono essere attribuiti ai coniugi o ripartiti tra loro. A seconda della struttura dell’imposizione individuale, ciò avviene o rispettando rigidamente i rapporti di diritto civile oppure secondo criteri di attribuzione forfettaria, ad esempio con la ripartizione per metà della sostanza, dei redditi da sostanza, degli interessi passivi e dei debiti, qualunque sia il regime dei beni. In caso di responsabilità, ciò può tuttavia diventare problematico, poiché nell’imposizione individuale con attribuzione forfettaria l’effettiva capacità economica individuale di un coniuge non ha alcuna rilevanza;
• nell’imposizione individuale occorre trovare una regola per la ripartizione del
reddito da attività lucrativa indipendente comune conseguito dai coniugi. In questo caso l’incentivo di interrompere la progressione mediante una ripartizione vantaggiosa del reddito sui coniugi è molto elevato;
• nel caso dell’imposizione individuale di coniugi con figli, si pone la questione di
come debbano essere ripartiti tra i due genitori, d’un canto, gli elementi di reddito e di sostanza dei figli e, d’altro canto, le deduzioni concernenti i figli. Al riguardo il legislatore ha a disposizione diverse possibilità (attribuzione per metà o ripartizione proporzionale in base al reddito netto dei genitori, assegnazione a seconda dell’entità del reddito del coniuge ecc.);
• si pone la questione se le deduzioni non esaurite da un coniuge possano essere
trasferite all’altro coniuge. In caso di non trasferibilità, verrebbero soprattutto svantaggiati i coniugi con reddito unico rispetto a quelli con doppio reddito. Nel sistema dell’imposizione separata le interazioni che ne risultano rappresentano tuttavia un elemento estraneo;
• in base ai dati statistici dei Cantoni rilevati nel quadro di uno studio
sull’introduzione dell’imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni31, a livello svizzero si calcolano circa 1,7 milioni di dichiarazioni fiscali supplementari e quindi in totale 3,4 milioni di dichiarazioni relative alle persone coniugate. Questo massiccio aumento di dossier fiscali provocherebbe considerevoli costi supplementari alle amministrazioni delle contribuzioni, in particolare perché le due dichiarazioni dei coniugi dovrebbero essere trattate congiuntamente e in modo coordinato. Nel complesso la gran parte dei Cantoni stima che il maggior dispendio amministrativo e personale legato all’imposizione individuale con attribuzione forfettaria parziale ammonterà al 30–50 per cento rispetto all’imposizione congiunta;
• nell’ambito dell’imposizione individuale non devono essere imperativamente
inoltrate due dichiarazioni fiscali separate. In teoria esiste anche la possibilità che i coniugi compilino una dichiarazione comune per tutti i redditi e valori pa-
31 Cfr. Studie der Arbeitsgruppe Individualbesteuerung zu einer Einführung der Individualbesteuerung im Bund und in den Kantonen, Berna, 2004, pag. 105 segg.