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Consultazione 2012/84: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) · 6 pagine
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zioni specializzate riconosciute, segnatamente della «European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)», nonché delle raccomandazioni dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.
6L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti disposizioni tecniche e amministrative, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute.
Art. 13 cpv. 3 lett. b
3Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:
b. Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (tasso medio di costo del capitale, Weighted Average Cost of Capital, WACC). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), fissa annualmente tale tasso conformemente all'allegato 1.
Art. 31b
Abrogato.
II
All'ordinanza è aggiunto l'allegato 1 come da allegato.
Il precedente allegato diventa l'allegato 2.
III
La presente modifica entra in vigore il 1°marzo 2013.
[Data] 2013 In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione: Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova