Rapporto dei risultati della consultazione preliminare
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286
Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza
Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare
Forma e contenuto
La forma e il contenuto del rapporto annuale sono retti dalle pertinenti disposizioni della direttiva europea sulla sicurezza e, presumibilmente, saranno definiti in una direttiva dell’UFT.
Nell’elaborazione di questa direttiva si presterà particolare attenzione a non richiedere più volte le stesse informazioni. Ad esempio, si rinuncerà al rilevamento dei dati concernenti gli eventi per il calcolo dei CSI, poiché tali dati sono già forniti attraverso le apposite notifiche secondo la OII.
2.8 Altre osservazioni
2.8.1 Aspetti poco chiari della strategia di attuazione
Risposte della consultazione preliminare
Le imprese ferroviarie hanno fatto notare che sotto molti aspetti la strategia di attuazione presentata è ancora poco chiara e necessita di maggiore concretezza.
Tra l’altro sono state sottolineate l’utilità e la necessità di impegnarsi maggiormente per uniformare i termini impiegati, ad esempio compilando un glossario con le parole chiave da precisare nell’ambito della strategia di attuazione. In un processo più ampio il glossario potrebbe essere formalizzato come strumento di lavoro per garantire la coerenza e l’univocità delle definizioni.
Valutazione
La strategia di attuazione è stata elaborata in modo volutamente astratto per far sì che la discussione si focalizzasse sui punti principali. Una maggiore differenziazione della strategia è garantita dagli avamprogetti di ordinanza e dalle direttive o simili, nonché dalle relative spiegazioni. Le indagini conoscitive sugli avamprogetti di ordinanze e direttive indicheranno ancor meglio gli aspetti poco chiari e i punti da precisare. Di conseguenza, più che essere definiti «in blocco», i concetti devono essere sviluppati solo nel caso in cui una descrizione problematica mostri gli svantaggi derivanti dall’assenza di definizione. A partire da questa premessa, l’UFT può decidere se un concetto deve essere definito e a quale livello (ordinanza, direttiva, promemoria ecc.). Le ferrovie hanno la possibilità di segnalare le effettive descrizioni problematiche nelle loro prese di posizione rispetto agli avamprogetti di ordinanze e direttive e alle relative spiegazioni. L’UFT verificherà a sua volta in quali casi sono necessari chiarimenti o definizioni.