Rapporto dei risultati della consultazione preliminare

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286

Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza

Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare

Valutazione

In merito ad a) e b)

L’UFT è consapevole del fatto che l’attuazione presso le imprese di trasporto deve avvenire in modo appropriato, tenendo conto tra l’altro del principio di proporzionalità, che in Svizzera costituisce una base di livello superiore per l’azione dello Stato. Non si menzionano perciò in modo esplicito le «condizioni di esercizio semplici», poiché questa definizione poco precisa ha già suscitato in passato più interrogativi che risposte. Facilitazioni sono previste per le imprese che utilizzano esclusivamente le proprie tratte. Inoltre, nei già citati regolamenti UE 1158/2010 e 1169/2010 i requisiti sono formulati in modo tale da consentire un’attuazione adeguata.

A questo proposito si segnala la procedura, frattanto consolidata, nel settore della sorveglianza dell’esercizio, che nel complesso è ritenuta adeguata da tutte le parti interessate.

Le disposizioni adottate nella legge sulle ferrovie non consentono una rinuncia generalizzata a CeSi e ad AuSi e quindi all'SGS. Questa rinuncia non ha senso anche perché la gestione della sicurezza (o dei rischi) nel settore ferroviario deve avvenire in modo professionale da parte di tutti gli attori interessati, tenendo conto anche delle caratteristiche talvolta più semplici. Attualmente lo standard prevede che ogni impresa con attività rilevanti per la sicurezza disponga di un SGS.

La D-sicurezza prevede esigenze fondamentali in materia di sicurezza che in gran parte sono già presenti nell’attuale legislazione svizzera. Le spese supplementari per AuSi e CeSi dovrebbero essere contenute. In generale l’onere a carico delle imprese di trasporto non può essere quantificato poiché dipende dal modo in cui le singole imprese gestiscono attualmente la sicurezza, ovvero dal fatto che esista o meno (anche solo «implicitamente») un SGS. Gli emolumenti effettivi saranno presumibilmente compresi tra CHF 500 e 5000 per CeSi/AuSi (i primi rilasci potranno risultare più onerosi per nuovi gestori di infrastrutture e imprese di trasporto ferroviario).

In merito a c)

Per CeSi (corse sulla propria rete) e AuSi sono stati volutamente definiti termini transitori relativamente brevi che permetteranno di lavorare con i nuovi strumenti e di acquisire esperienze da entrambe le parti. Anziché optare per un’attuazione rigida (tanto da arrivare al mancato rilascio di certificati e autorizzazioni), si è deciso che l'SGS potrà essere migliorato gradualmente finché non sarà possibile il rilascio per tutto il periodo di cinque anni senza oneri o riserve.

In merito a d)

Il primo progetto di direttiva «Accesso alla rete» (che andrà a sostituire l’attuale «Guida per l’accesso alla rete») sarà fornito insieme agli altri documenti della consultazione. Il testo conterrà informazioni concrete sulle esigenze e gli aiuti all’attuazione.

In merito a e)