Rapporto dei risultati della consultazione preliminare
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286
Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza
Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare
La formulazione dell’articolo 15y dell'avamprogetto Oferr lascia all’UFT un margine di manovra sufficiente per evitare il più possibile doppioni e lavori inutili. Se ne avrà la concreta dimostrazione quando si comincerà esplicitamente a lavorare al registro delle infrastrutture, coinvolgendo anche i gestori. È inoltre prevista l’elaborazione parallela di una direttiva concernente il suddetto registro.
In merito a f)
- La certificazione del sistema di gestione, ad es. con ISO 9000, soddisfa solo in parte i re-
quisiti fissati per CeSi e AuSi. I certificati di questo tipo devono essere considerati in modo da permettere una riduzione degli emolumenti a carico del richiedente. Quest’ultimo deve solo allegare alla domanda un certificato di gestione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.
- Al momento non è possibile precisare quale sarà la procedura per le tratte in prossimità del
confine per quanto riguarda il reciproco riconoscimento – soprattutto di CeSi e AuSi rilasciati dall’UFT – da parte delle autorità estere. Questo riconoscimento dovrà avvenire in modo pragmatico con i singoli Paesi confinanti nell’ambito dell’attuazione. Occorrerà inoltre formulare in modo ancora più chiaro l’articolo 5g dell'avamprogetto Oferr: Le autorizzazioni e i certificati di sicurezza esteri possono essere riconosciuti per le tratte in prossimità della frontiera e le relative corse senza che per questo sia necessaria una convenzione internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.
- Attualmente non è ancora chiaro se nel CeSi saranno elencati i veicoli. Se saranno indicati,
si renderà necessario un termine più breve per il rilascio di una «estensione». In caso contrario, il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta è da ritenersi adeguato.
- Forma, contenuto e struttura dell’autorizzazione di sicurezza saranno definiti nella direttiva
«Accesso alla rete».