Rapporto dei risultati della consultazione preliminare

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286

Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza

Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare

La formulazione dell’articolo 15y dell'avamprogetto Oferr lascia all’UFT un margine di manovra sufficiente per evitare il più possibile doppioni e lavori inutili. Se ne avrà la concreta dimostrazione quando si comincerà esplicitamente a lavorare al registro delle infrastrutture, coinvolgendo anche i gestori. È inoltre prevista l’elaborazione parallela di una direttiva concernente il suddetto registro.

In merito a f)

- La certificazione del sistema di gestione, ad es. con ISO 9000, soddisfa solo in parte i re-

quisiti fissati per CeSi e AuSi. I certificati di questo tipo devono essere considerati in modo da permettere una riduzione degli emolumenti a carico del richiedente. Quest’ultimo deve solo allegare alla domanda un certificato di gestione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato.

- Al momento non è possibile precisare quale sarà la procedura per le tratte in prossimità del

confine per quanto riguarda il reciproco riconoscimento – soprattutto di CeSi e AuSi rilasciati dall’UFT – da parte delle autorità estere. Questo riconoscimento dovrà avvenire in modo pragmatico con i singoli Paesi confinanti nell’ambito dell’attuazione. Occorrerà inoltre formulare in modo ancora più chiaro l’articolo 5g dell'avamprogetto Oferr: Le autorizzazioni e i certificati di sicurezza esteri possono essere riconosciuti per le tratte in prossimità della frontiera e le relative corse senza che per questo sia necessaria una convenzione internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

- Attualmente non è ancora chiaro se nel CeSi saranno elencati i veicoli. Se saranno indicati,

si renderà necessario un termine più breve per il rilascio di una «estensione». In caso contrario, il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta è da ritenersi adeguato.

- Forma, contenuto e struttura dell’autorizzazione di sicurezza saranno definiti nella direttiva

«Accesso alla rete».