Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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c. il prodotto netto dell’imposta di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d o una parte di tale prodotto (variante secondaria);

d. il prodotto netto della tassa di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b;

e. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

Art. 87 Rubrica

Concerne soltanto il testo francese

Art. 87b Impiego di tasse per il traffico aereo

La metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione e il supplemento dell’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione vengono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

a. contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 131 cpv. 2 e 2bis

2 La Confederazione può inoltre riscuotere:

a. un supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione;

b. un’imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

2bis Se i mezzi per l’adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all’articolo 87b non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo per i carburanti per l’aviazione.

Art. 196 n. 3 cpv. 2

3. Disposizione transitoria dell’articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

2 Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 2 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso 2. L’importo complessivo non può superare il xy per cento dei mezzi assegnati secondo l’articolo 86 capoversi 2 lettera a e 4, con un tetto massimo di 310 milioni di franchi all’anno. L’indicizzazione di tale importo è stabilita per legge.

II

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.