Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 125Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato IX
Allegato IX Variante scartata - Abolizione del FSTS e ulteriore semplificazione del sistema di finanziamento
Adeguamenti giuridici
Rispetto alla variante con il FOSTRA e il FSTSnuovo, la variante "Abolizione del FSTS e ulteriore semplificazione del sistema di finanziamento" descritta nella sezione 2.7.1 comporta le seguenti modifiche costituzionali:
– Nuovo articolo 83a Cost.: il nuovo articolo assicura la competenza della
Confederazione nei compiti menzionati alle lettere a-c e sostituisce le relative disposizioni di cui all'articolo 86 abrogate con il FSTSnuovo.
- La lettera a comprende tutti i contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni per i costi relativi alle strade: contributi ai costi delle strade principali, contributi generali ai costi stradali cantonali e contributi ai Cantoni senza strade nazionali. Questi contributi vengono mantenuti a livello legislativo e il loro calcolo dovrà essere disciplinato in modo tale da garantire l'attuale livello di ciascun Cantone. Nello specifico, anche in futuro i contributi generali ai costi delle strade e i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali dovranno essere calcolati in percentuale sui proventi dell'imposta sugli oli minerali.
- Le lettere b e c riprendono le restanti competenze della Confederazione disciplinate dall'articolo 86 senza alcuna modifica nella formulazione.
– Articolo 86 Cost. modificato: decadono tutte le disposizioni relative alla
destinazione vincolata e al FSTSnuovo. Non essendo più previsti rimborsi dal FOSTRA al bilancio della Confederazione, viene meno anche la regolamentazione del meccanismo di compensazione tra FOSTRA e FSTSnuovo.
– Articolo 196 Cost. modificato: anche in questa variante il versamento al FIn-
Fer finanziato attraverso l'imposta sugli oli minerali, a tempo determinato (fino al completo rimborso dell'anticipo del FTP, nel 2030 circa), è disciplinato nelle disposizioni transitorie della Cost. A differenza della variante con il FOSTRA e il FSTSnuovo, esse stabiliscono che:
- la base di calcolo della quota è costituita dai proventi a destinazione vincolata del FOSTRA derivanti dal supplemento fiscale sugli oli minerali (art. 86 cpv. 2 lett. a Cost.) e
- i versamenti nel FInFer sono finanziati attraverso il FOSTRA.