Progetto
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Avamprogetto del 8 maggio 2013
Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV)
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...................2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina il blocco, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, di sottrazione di fondi o di altri crimini.
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intendono per:
a. persone politicamente esposte: persone cui sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche direttive all’estero, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti a livello nazionale, gli organi superiori delle imprese pubbliche d’importanza nazionale;
b. persone vicine: persone fisiche legate riconoscibilmente per ragioni familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera a.
Sezione 2: Blocco di valori patrimoniali
Art. 3 Blocco in vista di una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria
1A sostegno di una futura collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali in Svizzera, inclusi quelli di persone giuridiche, se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. si è verificata o è imminente una perdita di potere del Governo o di singoli membri del Governo nello Stato di provenienza;
b. il livello di corruzione nello Stato di provenienza è notoriamente elevato;
c. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine di cui si presume che si siano rese colpevoli di averli ottenuti mediante corruzione, sottrazione di fondi o altri crimini, oppure dette persone sono gli aventi diritto economici di detti valori patrimoniali;
d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco.
2Prima di ordinare un blocco, il Consiglio federale accerta la posizione dei principali Paesi partner riguardo a provvedimenti di blocco. Di regola, si coordina con detti Paesi per quanto concerne i tempi e in ordine al contenuto.
Art. 4 Blocco in vista di una confisca in caso di fallimento dell’assistenza giudiziaria
1In vista dell’apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può disporre il blocco di valori patrimoniali, inclusi quelli di persone giuridiche, se sono adempiute le seguenti condizioni:
a. i valori patrimoniali sono stati provvisoriamente sequestrati nell’ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale aperto su richiesta dello Stato di provenienza;
b. i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine, oppure dette persone sono gli aventi diritto economici di detti valori patrimoniali;
RU ….
1 RS 101
2 FF …….