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Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 6 pagine
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a. un’autorità svizzera fa valere diritti; o
b. una persona che non è vicina alla persona politicamente esposta ha acquistato in buona fede diritti reali:
1. in Svizzera, o
2. all’estero, purché tali diritti siano oggetto di una decisione giudiziaria che può essere riconosciuta in Svizzera.
Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali
Art. 17 Principio
La restituzione di valori patrimoniali ai sensi della presente legge è volta a:
a. migliorare le condizioni di vita della popolazione dello Stato di provenienza;
b. rafforzare lo Stato di diritto nello Stato di provenienza e contribuire in tal modo a evitare l’impunità.
Art. 18 Procedura
1I valori patrimoniali sono restituiti mediante il finanziamento di programmi d’interesse pubblico.
2Il Consiglio federale può concludere accordi per disciplinare la restituzione.
3Simili accordi possono disciplinare in particolare:
a. il genere di programmi d’interesse pubblico a cui sono destinati i valori patrimoniali restituiti;
b. l’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti;
c. i partner coinvolti nella restituzione;
d. il controllo e il monitoraggio dell’utilizzo dei valori patrimoniali restituiti.
4In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza, il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Può, nello specifico, restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione da parte del DFAE.
Art. 19 Spese procedurali
1Un importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati può essere assegnato alla Confederazione o ai Cantoni a copertura delle spese di blocco, confisca e restituzione di valori patrimoniali nonché per il sostegno tecnico.
2Il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso l’ammontare dell’importo forfetario ed eventualmente le modalità per la sua ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni.
Sezione 6: Protezione giuridica
Art. 20 Domanda di cancellazione
1Le persone fisiche e giuridiche i cui nomi sono elencati in allegato a un’ordinanza di blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome.
2Il DFAE decide in merito alla domanda.
Art. 21 Ricorso
1Le decisioni adottate in virtù della presente legge sono impugnabili ai sensi delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2Il ricorso non ha effetto sospensivo. L’articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa non è applicabile.
3Non è proponibile la censura dell’inadeguatezza.
4Non sono impugnabili le ordinanze di blocco.
Sezione 7: Collaborazione fra autorità
Art. 22
1Le autorità federali e cantonali comunicano, su richiesta, al DFAE e al DFF secondo le leggi per essi vigenti le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione.
2Il DFAE comunica, su richiesta, alle rispettive autorità federali e cantonali di sorveglianza, assistenza giudiziaria e perseguimento penale le informazioni e i dati personali di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti legali.
3L’Ufficio federale di giustizia o l’autorità competente per il disbrigo della domanda di cooperazione in materia penale informa il DFAE qualora:
a. una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale concernente valori patrimoniali bloccati in Svizzera di persone politicamente esposte o di persone a loro vicine non