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Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 6 pagine

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c. lo Stato di provenienza non può soddisfare le esigenze del procedimento di assistenza giudiziaria a causa del collasso o delle disfunzioni di tutto o di una parte del proprio sistema giudiziario (dissesto delle strutture statuali);

d. la tutela degli interessi della Svizzera esige il blocco.

2In vista dell’apertura di un procedimento di confisca, il Consiglio federale può ordinare il blocco di valori patrimoniali già bloccati secondo l’articolo 3 se la collaborazione in materia di assistenza giudiziaria con lo Stato di provenienza è da escludere, perché sussistono motivi per ritenere che il procedimento nello Stato di provenienza non sia conforme ai principi procedurali determinanti in virtù dell’articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza in materia penale.

Art. 5 Adeguamento delle iscrizioni nelle liste

1Se il blocco di cui all’articolo 3 viene ordinato sotto forma di un’ordinanza (ordinanza di blocco), il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può allora adeguare la lista delle persone interessate da un blocco figurante in allegato all’ordinanza. Dopo avere consultato gli altri Dipartimenti interessati, può stralciare dalla lista o aggiungervi persone politicamente esposte o persone a loro vicine, incluse le persone giuridiche, se lo esigono il coordinamento internazionale con i principali Paesi partner o la tutela degli interessi della Svizzera.

2Il DFAE stralcia immediatamente dalla lista le persone nei confronti delle quali il blocco si rivela ingiustificato.

Art. 6 Durata dei provvedimenti di blocco

1Il blocco ai sensi dell’articolo 3 ha un termine massimo di quattro anni. Il Consiglio federale può prolungare il blocco di volta in volta di un anno, qualora lo Stato di provenienza abbia espresso la propria volontà ai fini di una collaborazione in materia di assistenza giudiziaria. La durata massima del blocco è di dieci anni.

2I valori patrimoniali bloccati ai sensi dell’articolo 4 lo rimangono sino al passaggio in giudicato della decisione di confisca. Il blocco dei valori patrimoniali decade se non è introdotta un’azione di confisca entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di blocco.

Art. 7 Obbligo di notifica e di informazione

1Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono valori patrimoniali o che sono a conoscenza dell’esistenza di valori patrimoniali di cui si presume possano essere oggetto di un provvedimento di blocco ai sensi della presente legge devono immediatamente notificare detti valori patrimoniali al DFAE.

2La notifica deve contenere il nome della controparte e della persona avente economicamente diritto, nonché l’oggetto e l’entità dei valori patrimoniali.

3Le persone e le istituzioni che fanno una notifica secondo il capoverso 1 sono inoltre tenute, su richiesta, a fornire al DFAE in relazione ai valori patrimoniali notificati le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione della presente legge.

4Una notifica fatta ai sensi del capoverso 1 non dispensa dagli obblighi sanciti nella legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro.

Art. 8 Amministrazione dei valori patrimoniali bloccati

1Le persone e le istituzioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 devono amministrare e collocare in investimenti per quanto possibile sicuri, stabili e redditizi i valori patrimoniali bloccati.

2In caso di rischio di perdita di valore dei valori patrimoniali bloccati, il DFAE può ordinare i provvedimenti necessari.

3I valori patrimoniali che sono esposti a rapido deprezzamento o necessitano di una costosa manutenzione nonché i titoli o altri valori patrimoniali con un prezzo di borsa o di mercato possono essere immediatamente realizzati conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 18895 sull’esecuzione e sul fallimento. Ai proventi si applica per analogia il capoverso 1.

4Se i medesimi valori patrimoniali sono bloccati anche nell’ambito di un procedimento penale o di assistenza giudiziaria, l’amministrazione dei valori patrimoniali bloccati incombe esclusivamente all’autorità che dirige quel procedimento.

Art. 9 Liberazione di valori patrimoniali bloccati

Il DFAE può eccezionalmente liberare singoli valori patrimoniali bloccati, in particolare in casi di rigore o in casi in cui ciò s’impone a tutela di importanti interessi della Svizzera.

Art. 10 Soluzione negoziale

1Il Consiglio federale può incaricare il DFAE di ricercare, durante il blocco dei valori patrimoniali, una soluzione negoziale che consenta la restituzione integrale o parziale di tali valori. Gli articoli 18 e 19 si applicano per analogia a tale restituzione.

2La soluzione negoziale sottostà all’approvazione del Consiglio federale.

3Se approva la soluzione negoziale, il Consiglio federale revoca il blocco dei valori patrimoniali.

3 RS 351.1

4 RS 955.0

5 RS 281.1