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Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 6 pagine
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Sezione 3: Provvedimenti di sostegno
Art. 11 Principio
La Confederazione può sostenere lo Stato di provenienza nei suoi sforzi per ottenere la restituzione di valori patrimoniali bloccati.
Art. 12 Provvedimenti
1D’intesa con il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il DFAE può fornire sostegno tecnico allo Stato di provenienza.
2In particolare, può:
a. assisterlo nella formazione e nella consulenza giuridica delle autorità preposte;
b. organizzare conferenze e incontri bilaterali e multilaterali;
c. inviare specialisti nello Stato di provenienza.
2Esso coordina i provvedimenti con gli altri Dipartimenti interessati e, ai fini della loro attuazione, può collaborare con istituzioni nazionali e internazionali qualificate.
Art. 13 Trasmissione di informazioni allo Stato di provenienza
1Il DFAE può trasmettere allo Stato di provenienza informazioni, incluse quelle bancarie, ottenute in applicazione della presente legge, se ciò è necessario per consentire allo Stato di provenienza di:
a. presentare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera;
b. completare una domanda di assistenza giudiziaria, già rivolta alla Svizzera, alla quale non è possibile dare seguito perché non sufficientemente motivata.
2Le informazioni possono essere trasmesse soltanto se lo Stato di provenienza
a. ha reso verosimile di essere in grado e di avere la volontà di avviare o proseguire un procedimento di assistenza giudiziaria;
b. ha confermato anticipatamente per scritto che le informazioni saranno impiegate esclusivamente per presentare o completare una domanda di assistenza giudiziaria.
3Prima di trasmettere le informazioni il DFAE consulta l’Ufficio federale di giustizia. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di una richiesta di assistenza giudiziaria alla Svizzera, la trasmissione ha luogo soltanto d’intesa con l’autorità d’esecuzione e con il consenso dell’Ufficio federale di giustizia. Se le informazioni da trasmettere sono già oggetto di un procedimento penale svizzero, la trasmissione ha luogo soltanto d’intesa con la competente autorità di perseguimento penale.
4Se necessario, la trasmissione di informazioni può essere vincolata a ulteriori condizioni e restrizioni nell’impiego delle stesse.
5Le informazioni vanno inoltrate sotto forma di rapporto. Ogni trasmissione di informazioni deve figurare in un verbale.
6Il DFAE trasmette le informazioni all’ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sporco dello Stato di provenienza sempre attraverso l’ufficio di comunicazione svizzero.
Sezione 4: Confisca di valori patrimoniali
Art. 14 Procedura
1Il Consiglio federale può incaricare il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di introdurre dinanzi al Tribunale amministrativo federale un’azione di confisca dei valori patrimoniali bloccati.
2Il Tribunale amministrativo federale dispone la confisca dei valori patrimoniali che:
a. sottostanno alla facoltà di disporre di una persona politicamente esposta o di persone a essa vicine;
b. sono di provenienza illecita; e
c. sono stati bloccati dal Consiglio federale ai sensi dell’articolo 4 in vista di una confisca.
3Non può essere fatta valere la prescrizione dell’azione penale o della pena.
4Se il procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale viene ripreso, il procedimento di confisca rimane sospeso sino all’esito del procedimento di assistenza giudiziaria.
Art. 15 Presunzione d’illiceità
1La provenienza illecita dei valori patrimoniali è presunta se le condizioni seguenti sono soddisfatte:
a. il patrimonio della persona che ha la facoltà di disporre dei valori patrimoniali è cresciuto in maniera esorbitante contestualmente all’esercizio della funzione pubblica da parte della persona politicamente esposta; e
b. il livello di corruzione dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta era notoriamente elevato nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica.
2La presunzione è infirmata se la liceità della provenienza è dimostrata con una verosimiglianza preponderante.
Art. 16 Diritti di terzi
Non possono essere confiscati i valori patrimoniali sui quali: