Progetto
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
possa avere esito a causa della situazione di dissesto delle strutture statuali dello Stato richiedente; o
b. un procedimento di assistenza giudiziaria in materia penale in virtù dell’articolo 2 lettera a della legge del 20 marzo 19817 sull’assistenza in materia penale si riveli impossibile.
Sezione 8: Trattamento di dati personali
Art. 23
Il DFAE può trattare dati personali, inclusi dati su sanzioni e perseguimenti amministrativi o penali, sempreché ciò sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti in virtù della presente legge.
Sezione 9: Disposizioni penali
Art. 24 Violazione del blocco dei valori patrimoniali
1Chiunque, intenzionalmente, esegue senza autorizzazione del DFAE prelievi da conti bloccati, oppure trasferisce o libera valori patrimoniali bloccati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 250 000 franchi.
Art. 25 Violazione dell’obbligo di notifica e di informazione
1Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi di notifica e di informazione di cui all’articolo 7, è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.
Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda
Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa, se:
a. la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena; e
b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge è prevista una multa massima di 50 000 franchi.
Art. 27 Competenza
1La legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo è applicabile a infrazioni alle disposizioni penali della presente legge. Il DFF è l’autorità di perseguimento e di giudizio.
2Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il DFF ritiene adempiuti i presupposti per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il DFF trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–82 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.
3Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del DFF non devono comparire personalmente al dibattimento.
Art. 28 Riunione del perseguimento penale
1Se nell’ambito di una causa penale è data sia la competenza del DFF, sia la giurisdizione federale o cantonale, il DFF può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all’autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché
a. vi sia stretta connessione materiale;
b. la causa non sia ancora pendente presso l’autorità giudicante; e
c. la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.
2Le contestazioni tra il DFF e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1La legge federale del 1° ottobre 20109 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) è abrogata.
2Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: