Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo
valori patrimoniali delle persone politicamente esposte e della loro cerchia; garantisce alla persona colpita dal provvedimento la possibilità di confutare la presunzione. La presunzione è infirmata se la liceità della provenienza è dimostrata con una verosimiglianza preponderante. Lascia ai tribunali piena libertà nell’apprezzamento delle prove. Nel disporre la confisca, il tribunale esamina tutti i dati di fatto a sua disposizione e solamente se in virtù di questo apprezzamento complessivo delle prove esso giunge al convincimento che i valori patrimoniali derivano effettivamente da reati, la confisca è ammissibile.
5.2.2 Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) contiene norme di portata internazionale in materia di prevenzione e di repressione della corruzione ed è entrata in vigore il 14 dicembre 2005. È stata firmata dalla Svizzera il 10 dicembre 2003, senza riserve, indi ratificata il 24 settembre 2009. Oltre a disposizioni sulla prevenzione della corruzione, la Convenzione contempla disciplinamenti sulla cooperazione internazionale e sul supporto tecnico a favore dei Paesi emergenti e in via di sviluppo; inoltre, per la prima volta una convenzione dispone che, a determinate condizioni, i valori patrimoniali acquisiti in modo illecito debbano essere restituiti. In occasione della quarta Conferenza degli Stati contraenti, svoltasi a Marrakech nell’ottobre del 2011, la Convenzione è stata ampliata da altre risoluzioni, ad esempio concernenti anche la restituzione degli averi di provenienza illecita.
L’UNCAC dedica un intero capitolo (V) al recupero dei beni proventi di reato. L’articolo 51 UNCAC stabilisce che la restituzione di beni costituisce un principio fondamentale della Convenzione e che gli Stati Parte dovranno prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza a tale riguardo. Questo articolo manifesta la volontà degli Stati Parte di adoperarsi affinché la Convenzione porti a
88
un miglioramento determinante rispetto ai testi precedenti . L’articolo 57 paragrafo 2 obbliga dal canto suo ciascuno Stato Parte ad adottare le misure legislative necessarie a consentire alle proprie autorità competenti di procedere alla restituzione dei valori patrimoniali oggetto di confisca. Il diritto svizzero è già pienamente conforme ai requisiti dell’UNCAC. Il presente avamprogetto (come già la LRAI) è perfettamente coerente con il nuovo corso che imprime l’UNCAC, sotto il profilo della restituzione dei valori patrimoniali. Mira infatti a perfezionare il quadro giuridico svizzero per permettere la restituzione di averi di provenienza illecita, anche nei casi, infrequenti, in cui l’assistenza giudiziaria non ha esito a causa del dissesto delle strutture statuali nello Stato richiedente. In tal modo, il principio fondamentale stabilito dalla Convenzione non soltanto è stato pienamente rispettato, ma è stato addirittura superato.
Affinché il rimpatrio dei fondi confiscati all’estero avvenga più rapidamente, come già la LRAI, anche il presente avamprogetto prevede, in conformità con l’UNCAC, che gli Stati possono convenire una soluzione ad hoc, ciò che evita di dover attendere la fine di procedure giudiziarie lunghe e complesse. Questa soluzione dovrà tuttavia assumere la forma di un accordo bilaterale, dal momento che non rientra nel
88 Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 2007 (FF 2007 6665), pag. 6720.