Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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3.2 Ripercussioni sull’economia
In linea di massima, il presente avamprogetto non costituisce alcun nuovo obbligo, in particolare neppure disciplinamenti supplementari per gli intermediari finanziari. La nuova base giuridica non porterà loro neanche un onere amministrativo supplementare significativo. Già oggi, essi sono tenuti a comunicare al DFAE, con le pertinenti indicazioni sulle relazioni d’affari coinvolte, i blocchi del Consiglio federale che finora poggiavano sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. Oltre che dall’obbligo di notifica sancito ora a livello di legge, un leggero carico di lavoro supplementare può derivare dall’obbligo di informazione supplementare risultante dall’articolo 7 capoverso 3, in base al quale le persone e le istituzioni che fanno una notifica sono inoltre tenute, su richiesta, a fornire al DFAE eventuali informazioni supplementari in relazione ai valori patrimoniali notificati o a presentare successivamente i documenti pertinenti. Considerato il campo d’applicazione limitato dell’avamprogetto, simili richieste da parte del DFAE rimarranno tuttavia entro certi limiti e difficilmente significheranno per gli intermediari finanziari un onere supplementare degno di nota.
Oggetto del presente avamprogetto non è la generalità dei valori patrimoniali in Svizzera di persone politicamente esposte. Le disposizioni legali vigenti riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro consentono agli intermediari di intrattenere relazioni d’affari con tali persone, pur nel rispetto di obblighi di diligenza particolari. Ciò è conforme agli standard internazionali, è già oggi diritto vigente e va mantenuto anche sulla scia dell’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI (v. commenti all’art. 2). Oggetto del presente atto normativo sono i valori patrimoniali sui quali hanno facoltà di disporre persone politicamente esposte di cui si presume che si siano rese colpevoli di corruzione, di sottrazione di fondi o di altri crimini. La cerchia delle persone in questione è dunque ben delimitata, conformemente all’attuale prassi del Consiglio federale. Ciò favorisce la sicurezza giuridica e la trasparenza, il che rafforzerà ulteriormente la fiducia dei clienti stranieri nella piazza finanziaria svizzera.
4. Relazione con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Relazione con il programma di legislatura
Il progetto trae origine dal mandato del Consiglio federale dell’11 maggio 2011 e figura nell’Obiettivo 8 del Programma di legislatura 2011-2015: «La Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali».
4.2 Relazione con le strategie nazionali del Consiglio federale
Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha pubblicato la Strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e coerente dal profilo fiscale, nella quale si sottolinea l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro per garantire l’integrità della nostra piazza finanziaria. Uno dei presupposti essenziali per la sua