Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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integrità è respingere i valori patrimoniali di origine criminale. Oltre al dispositivo legale già esistente nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, al presente avamprogetto va ascritta – si vuole così lanciare un segnale –una certa funzione preventiva nei confronti dell’esterno.
Il 28 marzo 2012 il Consiglio federale ha approvato la priorità della strategia della Confederazione per combattere la criminalità nel periodo 2012-2015, nella quale, tra l’altro, si attribuisce la lotta contro la corruzione internazionale e il riciclaggio di denaro alle priorità centrali.
5. Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). Il presente avamprogetto disciplina il blocco, la confisca e la restituzione di valori patrimoniali investiti in Svizzera, di presumibile provenienza illecita, di persone politicamente esposte straniere. Esso sostiene l’impegno della Svizzera nel settore dello sviluppo sostenibile e nella lotta contro l’impunità e si prefigge inoltre di tutelare la reputazione della Svizzera e della sua piazza finanziaria. Costituisce la codifica di una prassi consolidata. Finora, le attività della Svizzera in questo settore avvenivano in applicazione della LRAI, emanata in virtù dell’articolo 54 capoverso 1 Cost., o direttamente in virtù della competenza del Consiglio federale nel settore della politica estera, sancita nell’articolo 184 Cost. L’articolo 54 rappresenta così anche la base costituzionale per il presente avamprogetto.
La Costituzione federale prevede all’articolo 26 la garanzia della proprietà. Detta disposizione garantisce situazioni giuridiche individuali e protegge i diritti patrimoniali concreti dall’intervento dello Stato. Sotto il profilo dei diritti fondamentali, il blocco e la confisca ai fini della restituzione dei valori patrimoniali di una persona a uno Stato estero costituiscono una lesione della garanzia della proprietà ai sensi dell’articolo 26 Cost.
Ne consegue che devono essere soddisfatti i requisiti dell’articolo 36 Cost., in base al quale le restrizioni dei diritti fondamentali sono ammesse se hanno un fondamento legale, rispondono a un interesse pubblico e rispettano il principio della proporzionalità. In conformità con detto principio, il provvedimento restrittivo deve non soltanto essere idoneo a produrre il risultato atteso, bensì essere anche indispensabile. Deve essere escluso se un provvedimento altrettanto idoneo ma più blando potrebbe bastare a raggiungere l’obiettivo.
Nel presente caso, l’interesse pubblico perseguito è quello di sanzionare l’acquisizione di valori patrimoniali da parte di persone politicamente esposte e di persone a loro vicine e di restituirli allo Stato di provenienza, ovvero alla sua popolazione.
Il blocco in via cautelativa di valori patrimoniali acquisiti illecitamente è inteso a impedire che essi abbandonino la piazza finanziaria e portati in un luogo sconosciuto. Un simile provvedimento è indubbiamente idoneo e necessario per agevolare il chiarimento giuridico della provenienza dei valori patrimoniali e restituire gli averi rubati allo Stato di provenienza. Il blocco è un mero provvedimento conservativo in