Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera
5.2.1 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
L’articolo 15 del presente avamprogetto formula la presunzione che i valori patrimoniali oggetto di un procedimento di confisca sono di provenienza illecita. Occorre chiedersi se tale disposizione è conciliabile con il principio fondamentale del diritto
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procedurale della cosiddetta «presunzione d’innocenza». Il principio della presunzione d’innocenza è espresso nell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e si applica a tutti i procedimenti considerati procedimenti penali ai sensi dell’articolo 6 CEDU. La presunzione d’illiceità prevista dall’avamprogetto non ha per oggetto la questione della colpevolezza o dell’innocenza ai sensi del diritto penale. L’avamprogetto si limita esclusivamente alla questione di determinare chi sia la persona che ha la facoltà di disporre di valori patrimoniali determinati e se questi valori sono stati acquisiti in modo lecito.
Si giudica secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo se si è in presenza di un caso penale ai sensi dell’articolo 6 CEDU in base ai tre criteri seguenti: carattere penale in diritto interno, natura dell’infrazione, nonché categoria, gravità e finalità della sanzione prevista.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 6 paragrafo 2 CEDU non è applicabile a provvedimenti di confisca quando questi non contengono la formulazione di un capo d’accusa ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 CEDU. La Corte ha di recente considerato applicabile l’articolo 6 paragrafo 2 CEDU a una confisca intervenuta a seguito di una condanna penale concernente, in parte, benefici scaturiti da infrazioni diverse da quelle per le quali il richiedente era stato condannato.
In ragione della giurisprudenza della Corte non si può escludere che la confisca prevista dal progetto di legge in un caso di applicazione concreto andrebbe collegata all’aspetto penale dell’articolo 6 CEDU.
Perfino in un caso del genere la presunzione d’illiceità prevista nell’avamprogetto adempirebbe i requisiti dell’articolo 6 CEDU. Una decisione fondamentale della Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti stabilito che le presunzioni di fatto o di diritto contenute nei codici penali non sono fondamentalmente inconciliabili con il principio della presunzione d’innocenza enunciato nell’articolo 6 paragrafo 2 CEDU. L’articolo 6 paragrafo 2 CEDU fa tuttavia obbligo agli Stati di iscriverle entro limiti ragionevoli, stabilendo un’adeguata ponderazione tra l’importanza del
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caso e il diritto alla difesa e rispettando il principio della proporzionalità.
Considerato quanto sopra, il disciplinamento proposto soddisfa le esigenze formulate dalla Corte europea: il suo campo d’applicazione è rigorosamente circoscritto ai
86 Secondo il quale ogni persona accusata di un reato deve essere presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
87 Sentenza Salabiaku c. Francia del 7 ottobre 1988, serie A, vol. 141. Nello stesso senso, cfr. sentenza Pham Hoang c. Francia del 25 settembre 1992, serie A, vol. 243 n. 32 e sentenza Janosevic c. Svezia del 23 luglio 2002.