Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
Il contributo federale al Centro serve a finanziare i compiti assegnati al Centro in via definitiva dall’articolo 4 capoverso 2 della legge, inclusi i costi d’esercizio connessi con il loro adempimento. L’entità dell’indennità, la sua motivazione e i benefici che ne derivano sono riportati al punto 1.9. In caso di sostanziali tagli ai mezzi finanziari non sarà più possibile ottemperare al mandato legislativo contemplato dall’articolo 32 capoverso 2 LAMal e le decisioni inerenti all’approvazione di nuove prestazioni dovranno in parte essere prese secondo criteri più restrittivi (v. anche il punto 1.7.5).
Controllo materiale e finanziario
Il Consiglio federale inserirà il sussidio federale annuo destinato al Centro nel bilancio preventivo e nei piani finanziari come importo globale, senza che ciò vada a ledere la sovranità finanziaria del Parlamento.
L’impiego dei mezzi finanziari è regolato dalla direttiva consiliare inerente agli obiettivi strategici per 4 anni (art. 20) e dal programma di lavoro definito dal Consiglio federale (art. 4 cpv. 2 lett. a), e tenuto sotto controllo attraverso l’approvazione del rapporto di gestione e dell’operato del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio federale (art. 21 d).
5.6 Delega della competenza normativa
L’articolo 96 LAMal delega al Consiglio federale le competenze normative necessarie per l’organizzazione dell’assicurazione sociale malattie. Altre norme di delega sono contenute nelle disposizioni organizzative inerenti al Centro. In particolare, il Consiglio federale ha le seguenti competenze:
determinazione della designazione e della sede del Centro (art. 2 cpv 3);
fissazione dell’indennità e delle altre condizioni contrattuali per i membri del
Consiglio di amministrazione (art. 7 cpv. 5);
fissazione dell’ammontare del contributo (art. 13 cpv. 2);
emanazione di norme di presentazione dei conti (art. 16 cpv. 5);
emanazione di disposizioni in relazione all’entrata in vigore degli effetti giuri-
dici e al periodo di transizione del Centro (art. 23);
definizione di misure per la garanzia della qualità e l’impiego appropriato delle
prestazioni (art. 58 LAMal).