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Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine

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Legge federale sul Centro per la qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, l’organizzazione e il finanziamento del Centro per la qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Centro).

Art. 2 Forma e personalità giuridiche

1Il Centro è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.

2Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell’economia aziendale.

3Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede del Centro.

Art. 3 Obiettivi

1La Confederazione persegue con il Centro gli obiettivi seguenti:

a. migliorare la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni i cui costi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LA-Mal);

b. promuovere la trasparenza riguardo alla qualità e all’impiego appropriato delle prestazioni;

1RS 101

2FF......

3 RS 832.10

2014–......