Progetto
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Avamprogetto
Legge federale sul Centro per la qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina i compiti, l’organizzazione e il finanziamento del Centro per la qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Centro).
Art. 2 Forma e personalità giuridiche
1Il Centro è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. È iscritto nel registro di commercio.
2Gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell’economia aziendale.
3Il Consiglio federale stabilisce la ragione sociale e la sede del Centro.
Art. 3 Obiettivi
1La Confederazione persegue con il Centro gli obiettivi seguenti:
a. migliorare la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni i cui costi sono coperti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LA-Mal);
b. promuovere la trasparenza riguardo alla qualità e all’impiego appropriato delle prestazioni;
1RS 101
2FF......
3 RS 832.10
2014–......