Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 117 capoverso 1 Cost. In base a questa disposizione costituzionale la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.
5.2 Compatibilità con impegni internazionali
Il diritto europeo (diritto della Comunità Europea e diritto del Consiglio d’Europa) non definisce alcuna norma per i settori contemplati dal disegno di legge. Gli Stati possono quindi decidere su tali aspetti a loro discrezione.
L’avamprogetto non tocca alcun altro impegno internazionale della Svizzera.
5.3 Forma di atto normativo
L’avamprogetto di legge crea la base giuridica per un istituto di diritto pubblico dotato di propria personalità giuridica. La modifica della legge contiene quindi le disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., le quali sono formulate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale di emanare o modificare leggi federali è fondata sull’articolo 163 capoverso 1 Cost.
5.4 Subordinazione al freno all’indebitamento
Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere. L’articolo 12 lettera b prevede un sussidio sottoforma di indennità che la Confederazione deve versare al Centro per la qualità. Poiché le spese a esse legate superano l’importo determinante di 2 milioni all’anno, l’articolo in questione è subordinato al freno all’indebitamento.
5.5 Osservanza dei principi della legge sui sussidi
Importanza del sussidio per il conseguimento degli obiettivi perseguiti
L’indennità della Confederazione è correlata ai compiti trasmessi al Centro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2. Essa dovrà assicurare l’elaborazione delle basi decisionali, da sottoporre all’attenzione della Confederazione, necessarie per il controllo della qualità dell’assistenza nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e in particolare a rendere possibile l’adempimento del mandato legislativo, finora non attuato, di verifica periodica dell’efficacia, dell’adeguatezza e dell’economicità delle prestazioni in conformità all’articolo 32 capoverso 2 LAMal.