Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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3 Effetti

3.1 Effetti sulla Confederazione

In linea di principio, alla Confederazione non viene trasferito alcun nuovo compito. Tuttavia, il processo avviato in data 28 ottobre 2009 con l’approvazione della «Strategia federale della qualità nel sistema sanitario svizzero» da parte del Consiglio federale, con la quale la Confederazione intende accrescere la propria competenza in materia di garanzia della qualità, comporta un maggior fabbisogno di risorse. A questo riguardo sono state concesse delle risorse supplementari alla competente Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio dell’UFSP. Tali risorse saranno necessarie anche dopo la creazione del Centro da parte della Confederazione per i suoi compiti legislativi inerenti alla garanzia della qualità e all’impiego appropriato delle prestazioni, per una maggiore verifica EAE delle prestazioni, per il controllo strategico del Centro, per l’applicazione dell’articolo 22a LAMal sugli indicatori di qualità mediante direttive per i fornitori di prestazioni e la loro pubblicazione, per attività connesse con altri campi d’azione della strategia di qualità e in particolare per la sua incentivazione.

L’impiego del Centro non è legato ad alcuna delocalizzazione di unità amministrative federali, in quanto il Centro assume nuove funzioni mai assolte prima d’ora.

Il fatto che la base finanziaria provenga dalla riscossione di contributi dagli assicuratori per ogni persona assicurata scongiura ogni maggiore onere finanziario per la Confederazione. Questo tipo di finanziamento appare oggettivamente giustificato in quanto i principali beneficiari delle attività del Centro sono gli assicurati stessi, i quali in futuro potranno trarre vantaggio dall’effetto di contenimento dell’aumento dei costi e dei premi.

Il finanziamento delle attività del Centro in materia di valutazione di tecnologie sanitarie mediante indennità della Confederazione genera un onere supplementare di 10 milioni di franchi all’anno.

3.2 Effetti su Cantoni e Comuni

L’avamprogetto di legge non comporta per i Cantoni alcuna modifica dei loro compiti e competenze preesistenti. Le attività del Centro per quanto riguarda il miglioramento delle informazioni su qualità e impiego appropriato delle prestazioni sarebbero di supporto ai Cantoni nei loro compiti di pianificazione di ospedali e case di cura. Essi beneficerebbero dei miglioramenti in materia di garanzia della qualità, di sicurezza dei pazienti e di impiego appropriato delle prestazioni derivanti dai relativi programmi nazionali e progetti. La loro collaborazione è inoltre richiesta per far valere le direttive di assicurazione qualità mediante mandati di prestazioni.

3.3 Effetti sull’economia nazionale

Sulla base di alcuni studi internazionali, si stima che gli attuali costi generati da incidenti evitabili, da carenze qualitative nonché da un’assistenza sanitaria inadeguata, insufficiente o eccessiva ammontino a parecchie centinaia di milioni di franchi all’anno. Il rafforzamento delle misure destinate a migliorare la qualità e l’impiego