Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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Il Consiglio federale definisce i diritti, doveri e valori che competono al Centro e approva il relativo inventario. L’esperienza insegna che in fase di costituzione di unità amministrative decentrate viene spesso a prodursi una non prevedibile esigenza di regolamentazione. Al Consiglio federale vengono di conseguenza affidate come competenza suppletiva l’adozione delle necessarie misure transitorie e l’emanazione delle relative disposizioni (cpv. 2).

Il passaggio di diritti, doveri e valori, nonché le iscrizioni nel registro pubblico relative alla costituzione del Centro, sono esenti da imposte e diritti (cpv. 3).

Se nel breve termine il Centro dovesse necessitare di ulteriori mezzi finanziari per la sua costituzione, la AFF dovrà avere la possibilità di stipulare con esso adeguati contratti per la concessione di un mutuo della Confederazione (cpv. 4).

Trattandosi della creazione ex novo di un Centro e non di una fusione, la Legge sulla

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fusione (LFus) non è applicabile.

Articolo 24 Modifiche di un altro atto normativo

Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie

Articolo 33 cpv. 4bis

Il nuovo capoverso 4bisstabilisce che, con i suoi rapporti, il Centro aiuta il Consiglio federale ad adempiere al suo compito di designazione delle prestazioni.

Articolo 58 capoversi 1 e 4 Garanzia della qualità

Attraverso la modifica del capoverso 1 si precisa che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non assume le prestazioni ma i costi delle prestazioni (come anche specificato all’art. 3 capoverso 1 lett. a del presente avamprogetto).

Il nuovo capoverso 4 prevede che, in materia di adempimento dei compiti da parte del Centro ai sensi dell’articolo 4, il Consiglio federale stabilisce programmi e progetti nazionali volti a garantire la qualità e l’impiego appropriato delle prestazioni.

Articolo 25 Referendum ed entrata in vigore

L’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. recita che la modifica di legge è sottoposta a referendum facoltativo (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilirà la data della sua entrata in vigore (cpv. 2).

44 RS 221.301