Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/106: Revisione dell'Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) · 7 pagine
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Il capoverso 2 stabilisce che la menzione può essere impiegata soltanto se corrispondenti alimenti per animali o additivi per alimenti per animali ricavati da OGM possono essere utilizzati legalmente. Questa regolamentazione è analoga al principio attualmente vigente per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» secondo l’articolo 7b capoverso 2.
Secondo il capoverso 3 è necessaria – per l’impiego della menzione su prodotti fabbricati da derrate alimentari di origine animale, per la produzione dei quali si è rinunciato parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica – la presenza di una parte minima di ingredienti corrispondenti.
In base alla lettera a, la parte minima quale somma degli ingredienti in questione deve ammontare almeno al 75 per cento in massa.
Secondo la lettera b, per la parte complessiva vanno inoltre rispettatati i requisiti di cui al capoverso 1. La lettera c disciplina che anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non possono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l’aiuto di OGM; a questo proposito decade soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbricazione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. In base alla lettera d, non è permesso utilizzare microrganismi geneticamente modificati.
Il capoverso 4 esclude l’acqua e il sale aggiunti dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il capoverso 3 lettera a.
Nel capoverso 5 sono contenute, analogamente all’articolo 7b capoverso 5, prescrizioni sulla presentazione della menzione volte a impedire che i consumatori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.
Articolo 7d
L’articolo 7d precisa che non sono permesse menzioni diverse da quelle stabilite negli articoli 7, 7b e 7c. Quest’articolo corrisponde all’attuale capoverso 9 dell’articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto.
Articolo 12a, disposizione transitoria
La disposizione transitoria consente di importare, consegnare e caratterizzare le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici secondo il diritto previgente ancora per altri sei mesi dopo l’entrata in vigore della modifica. In questo modo, ai diretti interessati viene data la possibilità di consegnare ai consumatori le scorte di prodotti caratterizzati ancora secondo il diritto previgente che sono state accumulate prima dell’entrata in vigore della modifica.
Modifica del diritto vigente
Le modifiche proposte richiedono l’adeguamento dei riferimenti all’articolo 7 ODerrGM nell’articolo 16j capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica, RS 910.18), nonché la modifica del riferimento e della precisa formulazione linguistica nell’articolo 2 lettera b numero 8 dell’ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8). L’incarico di effettuare la modifica dei riferimenti in queste due ordinanze dovrà essere conferito al Consiglio federale a tempo debito nel quadro di un progetto separato.
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